Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 4483/2018

Mercato straordinario degli ambulanti in Piazza del Mercato Nuovo.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di un'edizione straordinaria del mercato degli ambulanti, prevista in Piazza del Mercato Nuovo il giorno 16 dicembre 2018;

vista la Determinazione n. 3337 del giorno 08 novembre 2018, con la quale il Servizio PF - Governo del Territorio - ha autorizzato lo svolgimento di un'edizione straordinaria del "Mercato Galilei" in Piazza del Mercato Nuovo il giorno 16 dicembre 2018;

dato atto che la suddetta comunicazione è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.069.345.181210 del giorno 10 dicembre 2018;

preso atto che il Regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. 19.06.2003, n. 132, prevede lo svolgimento di tre edizioni straordinarie del suddetto mercato in un anno, in date ed anche in sedi diverse, da stabilirsi secondo le modalità descritte dall'art. 28, comma 1, del regolamento stesso;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 16 DICEMBRE 2018, dalle ore 05:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 22:00, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Piazza Mercato Nuovo, limitatamente al quadrante adiacente al Viale G. Galilei e posto tra lo stesso e l'immobile dei bagni pubblici;
  • Piazza Mercato Nuovo, tratto di viabilità principale posto tra il civico 6 e l'intersezione con Viale G. Galilei:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli adibiti all'attività di commercio su area pubblica degli operatori presenti al mercato, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione.


Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.


2 Deviazioni

Durante detta fase di divieto di transito nel suddetto tratto di Piazza del Mercato Nuovo, il traffico veicolare diretto verso Viale G. Galilei sarà deviato in:

Piazza del Mercato Nuovo, Via Bologna, Piazza G. Ciardi, Via Porta al Serraglio, Via F. Cavallotti e Viale G. Galilei.

3 Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Piazza del Mercato Nuovo, in corrispondenza dell'intersezione con il tratto di Via Bologna, posto a collegamento tra la stessa piazza e la viabilità principale di Via Bologna:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso Via Bologna, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;

3.2

  • Piazza del Mercato Nuovo, tratto compreso tra l'intersezione con il tratto di viabilità secondaria di Via Bologna e l'intersezione con Piazza della Gualchierina:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti della stessa Piazza della Gualchierina, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

3.3

  • Piazza del Mercato Nuovo, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Piazza della Gualchierina, in corrispondenza dell'intersezione con il tratto di viabilità secondaria di Via Bologna:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Via Bologna, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.4

  • Piazza della Gualchierina, in corrispondenza dell'intersezione con Piazza del Mercato Nuovo:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso il tratto di viabilità secondaria di Via Bologna, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.5

  • Via Bologna, tratto di viabilità secondaria posta all'altezza del civico 67 in corrispondenza dell'intersezione con la viabilità principale della stessa:

STRADA SENZA USCITA, verso Piazza del Mercato Nuovo, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.











In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione del mercato, per conto del Servizio PF -Governo del Territorio, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione del mercato.

Al termine del mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione del mercato dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto l'evento in oggetto.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dal mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese del Servizio PF -Governo del Territorio;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del Servizio PF - Governo del Territorio, restando il personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 12 dicembre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)