Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 428/2018

Deposizione di una corona d'alloro alla lapide in ricordo dei martiri delle Foibe in Via Martiri delle Foibe organizzata dall'Associazione culturale Etruria 14.
il dirigente

Allo scopo di consentire un presidio e la deposizione di una corona d'alloro presso la lapide in ricordo dei martiri delle Foibe, posta in Via Martiri delle Foibe, in prossimità del civico 2, il giorno 10 febbraio 2018, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, a cura dell'Associazione Culturale Etruria 14, con sede in Prato, in Via F. Strozzi, civico 8;

vista la richiesta P.G. 18597 del giorno 29 gennaio 2018, presentata dal Signor Bresci Alessandro, per conto della suddetta associazione, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità per consentire la manifestazione in oggetto;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1712.180207 del giorno 07 febbraio 2018;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

acquisita contestualmente all'istanza, la dichiarazione per le attività rumorose all'aperto, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;

dato atto che gli organizzatori dovranno inoltrare specifica comunicazione alla Questura di Prato in ordine allo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e degli artt. 29 e ss. del Regolamento di Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635);

rilevata la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, di adottare specifici provvedimenti di viabilità;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che il giorno 10 FEBBRAIO 2018, dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 19:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Martiri delle Foibe, a partire dall'intersezione con Via Bologna e per una lunghezza di circa ml. 20,00:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato dei civici pari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta, con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.









In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese degli organizzatori delle manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza della riscontrata impropria apposizione della segnaletica provvisoria, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori delle manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 7 febbraio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)