Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 4159/2018

Revoca ordinanza 4138/2018 ed istituzione di nuovi provvedimenti di viabilità: Servizio PH: lavori di manutenzione straordinaria, comprese le rampe d'arroccamento, alla passerella ciclo-pedonale posta in sovrappasso al Viale Salvador Allende, in prossimità dell'intersezione con Via Orione, per conto del Servizio PH ed a cura della ditta Italscavi S.p.A.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 4138/2018, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, comprese le rampe d'arroccamento, alla passerella ciclo-pedonale posta in sovrappasso al Viale Salvador Allende, in prossimità dell'intersezione con Via Orione, per conto del Servizio PH ed a cura della ditta Italscavi S.p.A.., con sede a Scandicci (FI) in Via Caduti di Nassiria, civico 55;

vista la richiesta pervenuta in data 15 novembre 2018 da uffici interni a questo Servizio, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.2073.181115 del giorno 15 novembre 2018;

dato atto che i provvedimenti di viabilità previsti non interesseranno il Viale Salvador Allende, ma saranno limitati alla passerella ciclo-pedonale in oggetto;

rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 4138/2018, adottando nel contempo nuovi provvedimenti di viabilità;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1 Revoca

che dal giorno 16 NOVEMBRE 2018:

sia REVOCATA l'ordinanza n. 4138/2018, relativa all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, comprese le rampe d'arroccamento, alla passerella ciclo-pedonale posta in sovrappasso al Viale Salvador Allende, in prossimità dell'intersezione con Via Orione.

2 Nuovi provvedimenti

che, dal giorno 16 NOVEMBRE 2018 fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del camminamento della passerella e comunque non oltre il giorno 26 NOVEMBRE 2018, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Passerella ciclo-pedonale posta in sovrappasso al Viale Salvador Allende, in prossimità dell'intersezione con Via Orione:

TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato alle biciclette;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

La suddetta passerella dovrà essere opportunamente recintata e protetta a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.2009 n. 495 e di recinzione metallica a maglie.








In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 16 novembre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)