Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 4139/2018

Corsa podistica non competitiva denominata "27a Scarpinata delle Lumache", organizzata dall'A.S.D. Mezzana Le Lumache.
il dirigente

Vista l'istanza P.G. 207915 del giorno 08 novembre 2018, presentata dal Signor Rosadi Fausto, in qualità di Presidente dell'A.S.D. Mezzana Le Lumache, relativa all'adozione, per il giorno 18 novembre 2018, di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie cittadine, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva consistente in una corsa podistica non competitiva denominata "27a Scarpinata delle Lumache"", prevista su tre percorsi rispettivamente di Km 12, di Km 8 e di Km 4, con partenza da Via del Cittadino presso il circolo ARCI "L. Ballerini" alle ore 09:00 ed arrivo programmato per le ore 12:00 presso la stessa Via del Cittadino, civico 39;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1587.171114 del giorno 15 novembre 2018;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07/10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07/12/1995, prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati, in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità, di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

richiamato l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 18 NOVEMBRE 2018, dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione sportiva non competitiva denominata "27a Scarpinata delle Lumache" e comunque non oltre le ore 12:00 circa, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

Percorso di Km 12,00:

  • Via del Cittadino, tratto compreso tra il civico 39, sede del circolo L. Ballerini (partenza della corsa podistica), e Via G. Catani;
  • Via Giuseppe Catani, nel tratto compreso tra Via del Cittadino e Via P. Picasso;
  • Via Pablo Picasso, nel tratto compreso tra Via G. Catani e Via L. Valla;
  • Via Lorenzo Valla;
  • Via Francesco Ferrucci, nel tratto compreso tra Via L. Valla e Viale Montegrappa;
  • Viale Montegrappa, nel tratto compreso tra Via F. Ferrucci e l'area attrezzata a verde pubblico;
  • passaggio all'interno dell'area attrezzata a verde pubblico;
  • Viale della Repubblica, nel tratto compreso tra l'area attrezzata a verde pubblico ed il Ponte Petrino;
  • Ponte Petrino;
  • Pista ciclabile "Fausto Coppi", nel tratto compreso tra Ponte Petrino e Via del Ciliegio;
  • Via del Ciliegio, nel tratto compreso tra la pista ciclabile F. Coppi e la strada bianca lungo l'argine del fiume Bisenzio;
  • Strada bianca posta sull'argine del fiume Bisenzio, nel tratto compreso tra Via del Ciliegio e l'ex Ponte Bailey;
  • Ex Ponte Bailey;
  • Via Fracesco Ferrucci, nel tratto compreso tra l'ex Ponte Bailey e Via dei Confini;
  • Via dei Confini, nel tratto compreso tra Via F. Ferrucci e Via San Leonardo da Porto Maurizio;
  • Via San Leonardo da Porto Maurizio, nel tratto compreso tra Via dei Confini e Via del Beccarello;
  • Via del Beccarello, nel tratto compreso tra Via San Leonardo da Porto Maurizio e Via Bruges;
  • Via Bruges;
  • Via di Maiano, nel tratto compreso tra Via E. Berliguer e Via delle Fonti;
  • Via delle Fonti, nel tratto compreso tra Via di Maiano e Via delle Viottole;
  • Via delle Viottole, nel tratto compreso tra Via delle Fonti ed il Viottolo del Porcile;
  • Viottolo del Porcile, nel tratto compreso tra Via delle Viottole e Via Lunga a Mezzana;
  • Via Lunga a Mezzana, nel tratto compreso tra il Viottolo del Porcile e Via P. Picasso;
  • Via Pablo Picasso, nel tratto compreso tra Via Lunga a Mezzana ed il Viottolo di Mezzana;
  • Viottolo di Mezzana, nel tratto compreso tra Via P. Picasso e Via S. A. a Tontoli;
  • Via Sant'Andrea a Tontoli;
  • Via del Cittadino, nel tratto compreso tra Via Sant'Andrea a Tontoli ed il civico 39, sede del circolo L. Ballerini (arrivo della corsa podistica).

Percorso di Km 8,00:

  • Via del Cittadino, tratto compreso tra il civico 39, sede del circolo L. Ballerini (partenza della corsa podistica), e Via G. Catani;
  • Via Giuseppe Catani, nel tratto compreso tra Via del Cittadino e Via P. Picasso;
  • Via Pablo Picasso, nel tratto compreso tra Via G. Catani e Via L. Valla;
  • Via Lorenzo Valla;
  • Via Francesco Ferrucci, nel tratto compreso tra Via L. Valla e Viale Montegrappa;
  • Viale Montegrappa, nel tratto compreso tra Via F. Ferrucci e l'area attrezzata a verde pubblico;
  • passaggio all'interno dell'area attrezzata a verde pubblico;
  • Viale della Repubblica, nel tratto compreso tra l'area attrezzata a verde pubblico ed il Ponte Petrino;
  • Ponte Petrino;
  • Pista ciclabile "Fausto Coppi", nel tratto compreso tra Ponte Petrino e Via del Ciliegio;
  • Via del Ciliegio, nel tratto compreso tra la pista ciclabile "F. Coppi" e la strada bianca lungo l'argine del fiume Bisenzio;
  • Strada bianca posta sull'argine del fiume Bisenzio, nel tratto compreso tra Via del Ciliegio e l'ex Ponte Bailey;
  • Ex Ponte Bailey;
  • Pista ciclabile "Gino Bartali", nel tratto compreso tra l'ex Ponte Bailey e Via dello Zamputo;
  • Via dello Zamputo, nel tratto compreso tra la pista ciclabile "G. Bartali" e Via G. Catani;
  • Via Giuseppe Catani, nel tratto compreso tra Via dello Zamputo e Via del Cittadino;
  • Via del Cittadino, nel tratto compreso tra Via G. Catani ed il civico 39, sede del circolo L. Ballerini (arrivo della corsa podistica).

Percorso di Km 4,00:

  • Via del Cittadino, tratto compreso tra il civico 39, sede del circolo L. Ballerini (partenza della corsa podistica), e Via G. Catani;
  • Via Giuseppe Catani, nel tratto compreso tra Via del Cittadino e Via P. Picasso;
  • Via Pablo Picasso, nel tratto compreso tra Via G. Catani e Via L. Valla;
  • Via Lorenzo Valla;
  • Via Francesco Ferrucci, nel tratto compreso tra Via L. Valla e Viale Montegrappa;
  • Viale Montegrappa, nel tratto compreso tra Via F. Ferrucci e l'area attrezzata a verde pubblico;
  • passaggio all'interno dell'area attrezzata a verde pubblico;
  • Viale della Repubblica, nel tratto compreso tra l'area attrezzata a verde pubblico e la pista ciclabile "G. Bartali";
  • Pista ciclabile "Gino Bartali", nel tratto compreso tra Viale della Repubblica e Via dello Zamputo;
  • Via dello Zamputo, nel tratto compreso tra la pista ciclabile "G. Bartali" e Via G. Catani;
  • Via Giuseppe Catani, nel tratto compreso tra Via dello Zamputo e Via del Cittadino;
  • Via del Cittadino, nel tratto compreso tra Via G. Catani ed il civico 39, sede del circolo L. Ballerini (arrivo della corsa podistica):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa podistica non competitiva.










In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che, in esito ai contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.

AVVERTE

che i responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovranno adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall'art. 190 dello stesso e dalle regole di comune prudenza;

la manifestazione podistica si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi vigenti in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

la manifestazione sopra citata non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione podistica adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché per curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada, dei regolamenti sportivi vigenti in materia e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e dei percorsi e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza e con proprio personale munito sia degli idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico;

sia osservata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti;

sia data a cura degli organizzatori la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti alla manifestazione dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione podistica, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla stessa, adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione in oggetto;

sia disposta, se opportuna, la transennatura dei tratti antecedenti e successivi la zona di partenza e di arrivo al fine della tutela dei partecipanti;

sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'autoambulanza con medico a bordo;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima la direzione movimento del gestore del trasporto pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. n. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando, se del caso, idonei dispositivi di protezione e di contenimento;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione, ove necessaria, della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese degli organizzatori della manifestazione;
  2. apposizione, ove necessaria, della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessario, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e comprendendone la ripulitura.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.);

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal Titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 15 novembre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)