Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 4035/2018

Revoca ordinanza n. 82/2017, relativa all'istituzione di uno stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili in Via Etna, civico 15/a (aut. n. 11020).
il dirigente

Preso atto della richiesta P.G. 201840 del giorno 29 ottobre 2018, di cancellazione dello stallo con autorizzazione n. 11020, per decesso del titolare;

rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati, dismettendo lo stallo di sosta per persone diversamente abili posto in via Etna, sul fronte del civico 15/a, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 08 NOVEMBRE 2018

sia REVOCATA l'ordinanza n. 82/2017, che istituiva in via Etna, sul fronte del civico 15/a, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili con riserva all'autorizzazione n. 11020, di cui agli artt. 39 del Nuovo Codice della Strada e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già 4V) del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 8 novembre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)