Vista la propria ordinanza n. 9/2018, relativa all'istituzione di provvedimenti temporanei alla viabilità consentire lo svolgimento delle iniziative previste nell'ambito della manifestazione denominata "Befana dei Pompieri", che si terranno il giorno 06 gennaio 2018 in Piazza Duomo ed in Largo G. Carducci;
vista la richiesta pervenuta dal Comando di Polizia Municipale, in data 04 gennaio 2018, relativa all'adozione di ulteriori provvedimenti di viabilità per motivi di sicurezza;
ritenuto quindi necessario integrare la predetta ordinanza 9/2017;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
che l'ordinanza n. 9/2018 del giorno 02 gennaio 2018 sia così integrata come segue, dando atto che la suddetta ordinanza n. 9/2018 è confermata in tutti i provvedimenti adottati.
che il giorno 06 GENNAIO 2018 dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 20:00 siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1 Divieti di sosta
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di
eccezione e di rimozione forzata;
2 Divieti di transito
2.1
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
2.2
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto Bus e mezzi del T.P.L., apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di eccezione.
3 Ulteriori provvedimenti
3.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, verso Piazza Sant'Agostino, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;
3.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso Via San Fabiano, apponendo conforme segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
3.3
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Via Santa Margherita, apponendo conforme segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
3.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, eccetto Bus e mezzi del T.P.L., apponendo conforme segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra con pannelli integrativi di eccezione.
4 Sbarramenti fisici
nelle sotto elencate intersezioni siano apposte barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 a completa chiusura della sede stradale supportata dalla relativa segnaletica stradale di divieto di transito:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Consiag Servizi Comuni S.r.l., a cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 4 gennaio 2018