Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3833/2018

Revoca ordinanza n. 3239/2017 - istituzione di uno stallo di sosta generico per diversamente abili in Via Vincenzo Bellini, sul fronte del civico 30.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3832 del giorno 22/10/2018, con la quale è stata disciplinata l'istituzione di uno stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili, con riserva a favore del titolare dell'autorizzazione n. 11031, in Via V. Bellini, civico 30;

dato atto che la precedente ordinanza n. 3239 del giorno 25 ottobre 2017 istituiva uno stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili generico nella stessa Via V. Bellini, civico 30;

rilevato che, dalla documentazione presentata a questo Ufficio dal richiedente dello stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili generico, di cui alla succitata ordinanza n. 3239/2017, è constatabile un aggravamento delle condizioni di salute tale da disciplinare la trasformazione dello stallo in oggetto da generico a numerato;

rilevata pertanto la necessità di revocare l'ordinanza 3239 del 25 ottobre 2017;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 22 OTTOBRE 2018

sia REVOCATA l'ordinanza n. 3239/2017, relativa all'istituzione di uno stallo di sosta riservato alle persone diversamente abili generico in Via V. Bellini, civico 30.




Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 22 ottobre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)