Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 374/2018

Istituzione di un'area adibita allo stazionamento dei mezzi del Comune di Prato in Piazzale Ebensee.
il dirigente

Allo scopo di individuare un'area adibita allo stazionamento dei mezzi del Comune di Prato in Piazzale Ebensee;

preso atto della necessità di disciplinare lo stazionamento dei sopra descritti mezzi comunali in Piazzale Ebensee all'interno di appositi stalli contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore giallo e supportati da specifica segnaletica verticale;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, dal giorno 01 FEBBRAIO 2018, nel sotto indicato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:


1. Provvedimento principale

  • Piazzale Ebensee, limitatamente agli stalli di sosta adiacenti alla pista ciclabile "Learco Guerra" nel tratto parallelo a Via Cavour, contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore giallo e supportati da idonea segnaletica stradale verticale:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i veicoli del Comune di Prato opportunamente individuati da apposito logo, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di rimozione forzata e d'eccezione.

2. Revoche

E' revocata ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della sosta in Piazzale Ebensee, limitatamente agli stalli di sosta adiacenti alla pista ciclabile "Learco Guerra" nel tratto parallelo a Via Cavour, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica adottati con la presente.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 2 febbraio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)