Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3663/2018

Manifestazione denominata "Driving Test- Educazione stradale" in Piazzale Abbé Pierre a cura dell'Automobile Club Prato.
il dirigente

Vista la richiesta P.G. 18.075.066.180919 del giorno 19 settembre 2018, presentata da So.Ri S.p.A tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 1774/2018 del giorno 19 settembre 2018, inoltrata dall'Automobile Club Prato, con sede a Prato in Via F. Ferrucci, civico 195/t, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento di una manifestazione denominata "Driving Test- Educazione stradale" a carattere non competitivo, prevista il giorno 11 ottobre 2018 all'interno di Piazzale Abbé Pierre;

visto il Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D. C. C. n. 284 del 07/10/1991 e successive modificazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del citato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07/12/1995, prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati, in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, di adottare i necessari provvedimenti di viabilità sulle strade interessate dall'evento;

dispone

che il giorno 11 OTTOBRE 2018, dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 19:00, nel sotto indicato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Piazzale Abbé Pierre:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli facenti parte e/o di supporto alla manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta, con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli facenti parte e/o di supporto alla manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

l'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;









In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


AVVERTE

Che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495); in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia e delle norme di sicurezza;

la manifestazione non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza sull'area interessata, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per i partecipanti e per gli spettatori e, qualora venga riscontrato, pur durante lo svolgimento della manifestazione stessa, il venire meno anche di una sola delle condizioni di sicurezza necessarie, sia disposta l'immediata sospensione della manifestazione;

prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti ed agli spettatori dell'esatta ubicazione, natura e tipologia degli eventuali punti critici del percorso individuato, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare potenziale pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti.

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno a carico dell'organizzazione della manifestazione.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese degli organizzatori della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Al termine dell'evento dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto l'evento in oggetto.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

Che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

Che dovrà essere corrisposta, tramite So.Ri. S.p.A., la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, n. 773) e dal R. D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 8 ottobre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)