Allo scopo di agevolare la sosta di persone diversamente abili, di cui all'art. 188 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) ed all'art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), in via di Reggiana in prossimità del locale plesso scolastico circa all'altezza del civico 86;
vista la richiesta P.G. 147940 del giorno 2 agosto 2018, relativa all'istituzione di due posti per la sosta di veicoli a servizio di persone diversamente abili in via di Reggiana, circa all'altezza del civico 86;
visto il sopralluogo effettuato da personale tecnico di questo Servizio in via di Reggiana, che ha valutato positivamente la realizzazione di n. 2 (due) stalli per diversamente abili generici nel tratto stradale sopra descritto e meglio rappresentato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
rilevata la necessità di adottare i necessari ed idonei provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120, 149 e 381 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996 e 74 del D. Lgs. n. 196/2003;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 13 SETTEMBRE 2018 in:
1. Provvedimento principale
siano istituiti n. 02 (due) stalli per la sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, dell'apposito contrassegno per persone diversamente abili.
3. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di Via di Reggiana, meglio rappresentato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già 4V) del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 13 settembre 2018