Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3271/2018

Integrazione all'ordinanza n. 3259/2018 - Mercato europeo di Prato.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3259/2018, relativa ai provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento del Mercato europeo di Prato in Piazza Duomo, Largo Giosuè Carducci e Via Gaetano Magnolfi;

preso atto che al punto 1. Provvedimento principale è prevista, sul lato dei civici dispari di Largo Carducci, l'istituzione di un'area di sosta dei veicoli a servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi;

dato atto che, per motivi di sicurezza, è necessario:

- eliminare tale area di sosta, anche in considerazione del fatto che la sosta per i suddetti veicoli è garantita in Piazzetta de' Landi come previsto dal punto 3.3 della citata ordinanza 3259/2018;

- distinguere l'area di scorrimento veicolare da quella di mercato mediante posizionamento di apposite barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

ritenuto, pertanto, necessario integrare la suddetta ordinanza n. 3259/2018;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 3259/2018 del giorno 10 settembre 2018 sia integrata come segue:

il punto 1. Provvedimento principale sia sostituito come segue:

1 Provvedimento principale

  • Piazza Duomo;
  • Via Gaetano Magnolfi, tratto compreso tra Via Piero Cironi e Via F. Cavallotti;
  • Largo Giosuè Carducci:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA e/o SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli degli addetti alla vendita su aree pubbliche e quelli dell'organizzazione della manifestazione - mercato, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.


DIVIETO DI TRANSITO, ad eccezione del collegamento tra Via Guizzelmi e Via A. Firenzuola, appositamente distinto e separato dall'area di mercato mediante collocazione di barriere stradali di sicurezza, nonché del collegamento tra Via della Sirena e Piazza F. Lippi, eccetto i veicoli degli addetti alla vendita su aree pubbliche e quelli dell'organizzazione della manifestazione - mercato, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione.

Durante l'intera durata della manifestazione - mercato l'organizzatore e/o gli addetti alla vendita su aree pubbliche dovranno installare le strutture mantenendo libero lo scorrimento veicolare per il collegamento da Via della Sirena a Piazza F. Lippi e da Via Guizzelmi a Via Firenzuola.


L'intera area interessata dalla manifestazione-mercato dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.


Le strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione-mercato dovranno essere installate mantenendo libero da ingombri statici di qualsiasi genere lo scorrimento veicolare per il collegamento mediante una corsia di larghezza non inferiore a ml. 3,50 da Largo G. Carducci a Via A. Firenzuola, mentre sull'intero fronte perimetrale della Basilica Cattedrale e del Palazzo Vescovile dovrà essere mantenuta libera da ingombri statici di qualsiasi genere una corsia di larghezza non inferiore a ml. 10,00 a partire dall'ultimo gradino della stessa Basilica Cattedrale, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10 maggio 2011, così come modificata dalla D.G.C. n. 232 del 29 luglio 2014 e successiva D.G.C. n. 237 del 31 maggio 2016.


Si specifica che l'ordinanza n. 3259/2018 è confermata in ogni altra parte.








Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 11 settembre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)