Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3462/2018

Revoca dell'ordinanza n. 2145/2016, relativa a divieto di fermata in Via Orti del Pero per ripetizione di passo carrabile posto al civico 22.
il dirigente

Premesso che l'autorizzazione di un passo carrabile in fregio alla viabilità di Via Orti del Pero, civico 22, n. 52519/1987, rilasciata dal Comune di Prato, è scaduta;

visto il parere favorevole di questo Servizio Mobilità e Infrastrutture alla revoca della ripetizione di passo carraio sul lato opposto previsto dall'ordinanza 2145/2016;

preso atto che sarà comunicata a So.Ri. S.p.A., società di gestione, per conto del Comune di Prato, delle pratiche relative ai passi carrabili, l'emissione della presente ordinanza per gli adempimenti a cura del richiedente in ordine all'area occupata;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) ed il D.P.R. 19.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

dispone
  • che dal giorno 24 SETTEMBRE 2018

sia REVOCATA, per i motivi espressi in premessa, l'ordinanza n. 2145/2016 inerente al divieto di fermata in Via Orti del Pero per ripetizione passo carrabile posto al civico 22.












Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 24 settembre 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)