Vista la propria ordinanza n. 2974/2018, relativa allo svolgimento, in occasione della festa patronale in onore di Sant'Ippolito, di una fiaccolata in programma il giorno 04 settembre 2018, dalle ore 21:00 alle ore 23:00, nonché allo svolgimento della solenne processione, prevista per il giorno 09 settembre 2018, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, in alcune vie del territorio comunale in località S. Ippolito;
dato atto che nel punto n.1 della suddetta ordinanza è stato rilevato un errore materiale relativo alla data di svolgimento della fiaccolata in questione
ritenuto, pertanto, necessario integrare la suddetta ordinanza n. 2974/2018;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il punto n. 1 dell'ordinanza n. 2974/2018 del giorno 09 agosto 2018 sia sostituito come segue:
1.
che il giorno 05 SETTEMBRE 2018, dalle ore 21:00 fino al termine della fiaccolata e comunque non oltre le ore 23:00, nelle sotto elencate piazza e via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, in occasione del passaggio dei partecipanti alla fiaccolata.
Si specifica che l'ordinanza n. 2974/2018, viene confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 30 agosto 2018