Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3118/2018

Manifestazione denominata "Festa Paesana" in Piazza M. Olmi e in Via Caduti nei Lager, organizzata dalla Parrocchia di S. Maria a Cafaggio.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di alcune iniziative previste nell'ambito della "Festa Paesana", che si terranno in una porzione di Piazza M. Olmi ed in Via Caduti nei Lager, dal giorno 03 al giorno 07 settembre 2018, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, ed il giorno 08 settembre 2018, dalle ore 14:00 alle ore 24:00;

vista l'istanza P.G. 139412 del giorno 23 luglio 2018, presentata da Don Andrzej Dolba, in qualità di legale rappresentate della Parrocchia di S. Maria a Cafaggio, relativa all'adozione degli appropriati provvedimenti temporanei di viabilità inerenti alla suddetta manifestazione;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.1958.180828 del giorno 28 agosto 2018;

acquisita la presentazione, da parte di Don Andrzej Dolba, in qualità di legale rappresentate della Parrocchia di S. Maria a Cafaggio, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione di Manifestazione Temporanea di Pubblico Spettacolo, P.G. 141259 del giorno 25 luglio 2018, soggetta agli obblighi imposti dalle vigenti norme ed in particolare dall'art. 68 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché a tutti gli altri obblighi relativi alla sicurezza ed al collaudo di eventuali strutture ed impianti ed all'agibilità dei luoghi;

acquisita, contestualmente all'istanza, la comunicazione di attività rumorosa temporanea per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;

acquisita altresì, in data 31 agosto 2018, la relazione tecnica relativa al "Piano di Emergenza ed Evacuazione" redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della presenza di numerose persone;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che nei giorni 03 - 04 - 05 - 06 e 07 SETTEMBRE 2018, dalle ore 18:00 fino al termine delle iniziative e comunque non oltre le ore 24:00, ed il giorno 08 SETTEMBRE 2018, dalle ore 14:00 fino al termine delle iniziative e comunque non oltre le ore 24:00, nelle sotto elencate via e piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Piazza Marino Olmi, limitatamente alla porzione compresa tra Via Caduti nei Lager e Via del Ferro, mantenendo libero lo scorrimento veicolare su Via del Ferro in ambedue i sensi di marcia;
  • Via Caduti nei Lager:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA e/o SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

l'intera area interessata dalla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.


2 Deviazioni

Durante dette fasi di chiusura di Via Caduti nei Lager il flusso veicolare proveniente da Via del Lazzeretto sarà deviato in:

Via Lunga di Cafaggio, Via del Ferro e viceversa.


3 Preavvisi delle deviazioni

Gli organizzatori della manifestazione dovranno apporre un congruo numero di preavvisi indicanti i divieti e le deviazioni all'uopo adottate, in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:

  • Via del Lazzeretto, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con Via Lunga di Cafaggio;
  • Via Lunga di Cafaggio, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con Via Caduti nei Lager;
  • Via del Ferro, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell'intersezione con Via Lunga di Cafaggio.


Si specifica che la validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi, di competenza del Servizio PF - Governo del Territorio, per lo svolgimento delle attività previste all'interno della suddetta manifestazione.





In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione della manifestazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione della manifestazione.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la manifestazione.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 31 agosto 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)