Vista la propria ordinanza n. 2993 del 10 agosto 2018, relativa alle modifiche alla circolazione in un tratto di via Dino Campana, compreso tra l'intersezione con via Bologna e l'intersezione con via Giovanni Marradi;
Rilevata la necessità, in conseguenza della suddetta modifica, di apportare alcune variazioni alla disciplina della circolazione in via Giovanni Marradi, all'intersezione con via Dino Campana;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 10 AGOSTO 2018 nella sotto indicata area d'intersezione siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO (verso viale G. Galilei) E SINISTRA (verso via Dino Campana, tratto compreso tra via G. Marradi e via E. De Amicis), apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale verticale d'obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra;
1.1
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO (verso Via Ippolito Nievo) E DESTRA (verso Via D. Campana, tratto compreso tra via G. Marradi e via E. De Amicis), apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale verticale d'obbligo: direzioni consentite diritto e destra.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione in via Giovanni Marradi, all'intersezione con via Dino Campana, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 10 agosto 2018