Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3012/2018

Spettacolo pirotecnico in Piazza Duomo.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico, organizzato dall'Amministrazione Comunale - Ufficio Gabinetto del Sindaco, previsto in Piazza Duomo il giorno 08 settembre 2018 in occasione del Corteggio Storico;

preso atto delle comunicazioni pervenute dal Servizio Gabinetto del Sindaco e Organi Istituzionali in data 25 luglio 2018, con le quali è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità per lo svolgimento della suddetta manifestazione;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, il giorno 08 SETTEMBRE 2018, dal termine del passaggio del corteggio storico fino alla conclusione dello spettacolo pirotecnico e comunque non oltre le ore 01:00 del giorno 09 SETTEMBRE 2018, nelle sotto elencate piazze e vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Piazza Duomo, area di sicurezza, delimitata da apposite barriere, prospiciente il Palazzo Vescovile ed il perimetro della Basilica-Cattedrale di Santo Stefano;
  • Piazza Filippo Lippi;
  • Via dei Tintori, tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Filippo Lippi e l'intersezione con Via Santo Stefano;
  • Via Santo Stefano:

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni e posizionando barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 per circoscrivere adeguatamente l'area individuata per la distanza di sicurezza dal punto di sparo del materiale pirotecnico.


2. Ulteriori provvedimenti

Si specifica che, all'interno di detta area di sicurezza dal punto di sparo del materiale pirotecnico, interdetta al transito dei pedoni, è vietata, per il tempo sopra indicato, la presenza di ponteggi di cantieri edili.


Si specifica altresì che la validità del presente provvedimento è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi, di competenza della Questura di Prato, per lo svolgimento del suddetto spettacolo pirotecnico.








In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio PH 2 - U.O.C Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Consiag Servizi Comuni S.r.l., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

AVVERTE

che prima, durante e fino al termine della manifestazione dovrà essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza dell'area interessata, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;

che i responsabili della manifestazione dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la manifestazione si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;

che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione.

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati ai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, e se ritenuto opportuno, dovrà essere contattata l'azienda Alia S.p.A. affinché sia provveduto alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la manifestazione.

RENDE NOTO

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 a cura e spese di Consiag Servizi Comuni S.r.l..

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza della riscontrata impropria apposizione della segnaletica provvisoria, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 10 agosto 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)