Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2763/2018

Collocazione di dissuasori di sosta in via Borgo di Casale sul fronte del civico 121.
il dirigente

Allo scopo di incrementare la sicurezza stradale, veicolare e pedonale, in via Borgo di Casale, nella parte di essa adiacente alla chiesa parrocchiale, ove si tiene ordinariamente il mercato rionale, sono stati collocati dissuasori di sosta, rendendo necessaria l'adozione di idonei provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 26 LUGLIO 2018, nella sotto indicata via, siano adottati i seguenti provvedimenti:

1

  • Via Borgo di Casale, sul fronte del civico 121:


siano collocati dissuasori di sosta, conformi all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S) e corredati del segnale stradale complementare di "segnaletica sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" Fig. II 471, art. 175.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico PH2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 26 luglio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)