In seguito ai lavori infrastrutturali, consistenti nella realizzazione di un nuovo svincolo che permette l'accesso e l'uscita del viale della Repubblica sul viale Leonardo da Vinci, permettendo un'idonea accessibilità all'area limitrofa destinata a parcheggio e al viale della Repubblica tratto compreso tra il Viale L. da Vinci e la via Sant'Andrea Tontoli;
in considerazione del fatto che una porzione del tratto del viale della Repubblica, come sopra evidenziato, presenta un considerevole restringimento della sezione stradale , che non garantisce un agevole scambio tra i due flussi di traffico , è stata modificata la disciplina della circolazione prevedendo il senso unico di marcia con direzione da via Sant'Andrea a Tontoli a viale L. da Vinci;
preso atto dei successivi sopralluoghi effettuati da personale del U.O.C. Trasporti e Traffico;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Provvedimenti principali
1.
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE;
2.
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE.
la circolazione in detto tratto di viale è disciplinata come illustrato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. Revoche
E' revocata ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione in viale della Repubblica, tratto compreso tra il viale L. da Vinci e la via sant'Andrea a Tontoli, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica adottati con la presente.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 24 gennaio 2018