Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2153/2018

Revoca ordinanza n. 2193/2016 - istituzione di sosta consentita alle sole autovetture in un tratto di via delle Fonti.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2085 del giorno 8 giugno 2018, relativa alla nuova disciplina della circolazione e della sosta in un tratto di via delle Fonti, compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con via Piero della Francesca e l'intersezione con via Francesco Ferrucci, con decorrenza dall'8 giugno 2018;

dato atto che la precedente ordinanza n. 2193 del 26 luglio 2016, relativa all'istituzione della sosta consentita alle sole autovetture in una parte del suddetto tratto di via delle Fonti risulta superata dalla nuova ordinanza per le modifiche apportate alla circolazione ed alla sosta;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che, dal giorno 08 GIUGNO 2018,

sia REVOCATA, per i motivi espressi in premessa, l'ordinanza n. 2193/2016 relativa all'istituzione della sosta consentita alle sole autovetture in un tratto di via delle Fonti.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 14 giugno 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)