Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2007/2018

Ruote Classiche Club Prato: mostra statica di auto d'epoca in Piazza San Francesco, denominata "La Signora 356 - Porsche" e successive sfilate .
il dirigente

Vista l'istanza P.G. 18.040.069.180524 del 24 maggio 2018, presentata da So.Ri S.p.A tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" ,dal Signor Cherubini Tiziano, per conto di Ruote Classiche Club Prato, con sede in Via F. Ferrucci, civico 135,e riferita alla pratica Asup n. 958/2018 del giorno 24 maggio 2018, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento di una manifestazione denominata "La Signora 356 - Porsche", consistente in una mostra statica di veicoli d'epoca e/o d'interesse storico e collezionistico, e di due successive parate dei predetti veicoli, che percorreranno varie vie cittadine;

dato atto che le manifestazioni si svolgeranno il 10 giugno 2018, con partenza da Viale della Repubblica, area di parcheggio adiacente all'Art Hotel alle ore 09:30, stazionamento in Piazza San Francesco programmato dalle ore 09:45 alle ore 10,45 circa e successiva partenza della carovana dei veicoli d'epoca per il territorio del Comune di Poggio a Caiano;

vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27 febbraio 2018, con la quale è stato concesso dall'Amministrazione Comunale il patrocinio a Ruote Classiche Club Prato Prato per la manifestazione in oggetto;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.C. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07.12.1995 prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che, ai fini della viabilità, non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione non competitiva, a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale nonché il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

1 Divieti di sosta

1.1

che, dalle ore 08:00 del giorno 09 GIUGNO 2018 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 09:30 del giorno 10 GIUGNO 2018, nel sotto elencato viale siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Viale della Repubblica, area di parcheggio posta tra l'immobile dell'Art Hotel ed il Viale L. da Vinci, limitatamente alla fila di stalli adiacente lo stesso Art Hotel:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i veicoli partecipanti alla manifestazione e di supporto alla stessa, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d'eccezione e di rimozione forzata.

1.2

che il giorno 10 GIUGNO 2018, dalle ore 08.00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 11:30, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Piazza San Francesco, limitatamente al tratto compreso tra il sagrato della chiesa di S. Francesco e la Fontana dei Delfini, compresi gli stalli di sosta adibiti ai ciclomotori ed ai motocicli:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli partecipanti alla manifestazione e di supporto alla stessa, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d'eccezione e di rimozione forzata.

2.

che il giorno 10 GIUGNO 2018, dalle ore 09:30 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 12:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

2.1 Raduno dei veicoli e parata verso Piazza San Francesco

  • Viale della Repubblica, tratto compreso tra l'immobile sede dell'Art Hotel e Viale Montegrappa;
  • Viale Montegrappa, nel tratto compreso tra Viale della Repubblica e Viale Vittorio Veneto;
  • Viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra Viale Montegrappa e Piazza Europa;
  • Piazza Europa;
  • Ponte alla Vittoria;

inversione ad "U" alla rotatoria posta tra lo stesso Ponte alla Vittoria e Via Firenze

  • Ponte alla Vittoria;
  • Piazza Europa;
  • Viale Vittorio Veneto;
  • Piazza San Marco;
  • Viale Piave;
  • Piazza Santa Maria delle Carceri, nel tratto di viabilità principale posta a collegamento tra Viale Piave e Via San Bonaventura;
  • Via San Bonaventura;
  • Piazza San Francesco, con stazionamento dei veicoli nell'area individuata tra il sagrato della chiesa di S. Francesco e la Fontana dei Delfini fino alle ore 11:00 circa;

2.2 Partenza dei veicoli da Piazza San Francesco e parata verso il territorio comunale del Comune Poggio a Caiano.

  • Piazza San Francesco, nel tratto compreso tra l'area individuata per lo stazionamento dei veicoli e Via Rinaldesca;
  • Via Rinaldesca;
  • Via degli Alberti;
  • Via Banchelli, nel tratto compreso tra Via degli Alberti e Via Santa Caterina;
  • Via Santa Caterina;
  • Via Dolce de' Mazzamuti;
  • Piazza dell'Ospedale, nel tratto di viabilità principale posta a collegamento tra Via Dolce de' Mazzamuti e Via della Misericordia;
  • Via della Misericordia;
  • Via Cavour, nel tratto compreso tra Via della Misericordia e Via J. Monnet;
  • Via Jean Monnet;
  • Via Marco Roncioni, tratto compreso tra Via J. Monnet e Via Roma;
  • Via Roma, nel tratto compreso tra Via M. Roncioni e l'innesto con la SP 8 in direzione del Comune di Poggio a Caiano, per l'uscita dal territorio del Comune di Prato:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE limitatamente alle fasi di transito della parata delle vetture d'epoca.

Autorizzazione al transito

Durante l'intera durata della manifestazione i veicoli di servizio e quelli di supporto all'evento in oggetto saranno autorizzati al transito nella Zona a Traffico Limitato "B" (07:30-18:30), in deroga alla rispettiva ordinanza che ne disciplina la circolazione e la sosta, opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile nella parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno o di copia della presente ordinanza.


Si specifica che sarà consentito ai veicoli partecipanti alla parata il transito nella corsia riservata al trasporto pubblico ed agli altri autorizzati di Viale Piave con direzione da Piazza San Marco verso Piazza Santa Maria delle Carceri.











In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


Durante la circolazione nell'itinerario suddetto tutti i veicoli dovranno osservare scrupolosamente obblighi, divieti, prescrizioni e norme di comportamento previste dal N.C.d.S., limitando in modo particolare la velocità durante l'attraversamento dei tratti all'interno delle Z.T.L.


In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

AVVERTE

Che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

la manifestazione non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché curare che gli stessi osservino le norme del N.C.d.S. e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti -che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono- sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di un'adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla manifestazione adottando in caso contrario tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 485 del 1992 (Reg. Esec. e 117 del N.C.d.S.), la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia della presente ordinanza affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;

i partecipanti osservino una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme previste dal N.C.d.S. e delle regole di ordinaria prudenza, in particolare i conducenti dei veicoli che fanno parte del convoglio/colonna dei partecipanti, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 485 del 1992 (Reg. Esec. e 117 del N.C.d.S.), dovranno occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale;

si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice nonché di tutte le norme relative: ai dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, obblighi assicurativi, revisione, limiti di velocità ecc..

Nel caso di partecipazione al convoglio di veicoli in numero superiore a dieci unità, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 485 del 1992 (Reg. Esec. e 117 del N.C.d.S.), sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia sia collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero "inizio colonna" e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero "fine colonna".

I veicoli partecipanti alla manifestazione devono essere conformi alle norme previste per la circolazione dal N.C.d.S. ed, in particolare, alle disposizioni degli artt. 60 e 99 del N.C.d.S. nonché degli artt. 214 e 215 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.) se necessario;

all'uopo si ricorda che: se trattasi di veicoli d'epoca i veicoli, per poter circolare, dovranno essere provvisti "(…) di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo(…),del foglio di via e della targa provvisoria ; se trattasi invece di veicoli di interesse storico o collezionistico per poter circolare sulle strade devono possedere " i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (…)" del codice della strada all'art. 215.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Traffico e Trasporti al n. 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e comprendendone la ripulitura.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.);

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con DCC 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni. Si sottolinea infine che il presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 6 giugno 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)