Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1873/2018

Integrazione all'ordinanza n. 1801/2018 - Pedonalizzazione temporanea di un tratto di Via Settesoldi, di un tratto di via G. Garibaldi e di un tratto di via dei Saponai.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1801/2018, relativa alla pedonalizzazione temporanea di un tratto di via Settesoldi, di un tratto di via Garibaldi e di un tratto di via dei Saponai in esito alla richiesta di Confcommercio - Imprese per l'Italia, Province di Pistoia e Prato, del giorno 26 aprile 2018, P.G. 80696 del 04 maggio 2018, ed allo scopo di assicurare lo stazionamento della clientela dei locali presenti in tali vie o in quelle limitrofe al di fuori degli stessi esercizi;

preso atto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di proporre la suddetta pedonalizzazione anche nei giorni di mercoledì, limitatamente al periodo 1° giugno-31 agosto 2018;

ritenuto, pertanto, necessario integrare la suddetta ordinanza n. 1801/2018;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 1801/2018 del giorno 24 maggio 2018 sia integrata come segue:

il primo capoverso del dispositivo è sostituito come segue:

"che dal giorno 31 MAGGIO 2018 al giorno 01 OTTOBRE 2018, limitatamente ai giorni di giovedì - venerdì - sabato e domenica nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 02:00 del giorno successivo, e dal giorno 01 GIUGNO 2018 al giorno 31 AGOSTO 2018, limitatamente ai giorni di mercoledì nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 02:00 del giorno successivo, nei sotto indicati tratti di vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità"



Si specifica che l'ordinanza n. 1801/2018, è confermata in ogni altra parte.







Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 29 maggio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)