Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1692/2018

Modifiche alla circolazione in via Gavinana: nuova disciplina della circolazione.
il dirigente

Allo scopo di consentire una maggiore funzionalità dell'assetto viario costituito dalle vie Montaperti, Gavinana e Vodice, con ampliamento delle aree di sosta a servizio della zona residenziale, si è reso necessario adottare nuovi ed idonei provvedimenti di viabilità in via Gavinana, in particolare nel tratto compreso tra l'intersezione con via Montaperti e l'intersezione con via Vodice;

dato atto che la suddetta via è individuata nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2 "Inquadramento Territoriale", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

dato atto altresì che la nuova disciplina della circolazione, nella suddetta via Gavinana, è rappresentata nell'elaborato cartografico di cui all'Allegato 1 "Disciplina della circolazione", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

dato atto che l'impianto segnaletico rappresentato nella cartografia è conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);

visti gli artt. 5, comma 3, 142, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e l'art. 342 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dalle ore 15:30 del giorno 17 MAGGIO 2018 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Via Gavinana:

la circolazione in detta via è disciplinata come illustrato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Revoche

E' revocata ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione in via Gavinana, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica adottati con la presente.








L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 17 maggio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)