Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1876/2018

Manifestazione denominata "Festa Bella 2018" in Piazza della Vittoria.
il dirigente

Allo scopo di consentire il montaggio delle strutture e lo svolgimento della manifestazione denominata "Festa Bella", edizione 2018, organizzata dalla Propositura di San Giorgio a Colonica, con sede a Prato in Piazza della Vittoria n. 4, che si terrà nella medesima Piazza della Vittoria dal giorno 02 giugno al giorno 15 luglio 2018;

vista la richiesta P.G. 18.031.067.180502 del giorno 02 maggio 2018 presentata da So.Ri. S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 977/2018 del giorno 02 maggio 2018;

acquisita la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la realizzazione di Spettacolo e/o Manifestazione Temporanea all'Aperto, SCIA P.G. 75464 del giorno 24 aprile 2018, soggetta agli obblighi imposti dalle vigenti norme ed in particolare dall'art. 68 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché a tutti gli altri obblighi relativi alla sicurezza ed al collaudo di eventuali strutture ed impianti ed all'agibilità dei luoghi;

acquisita, contestualmente all'istanza, la comunicazione di attività rumorosa temporanea per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;

acquisita la Segnalazione Certificata di Manifestazione Fieristica e di Somministrazione Temporanea di Alimenti e Bevande, SCIA P.G. 73623 del giorno 20 aprile 2018 di Manifestazione Fieristica e di Somministrazione Temporanea di Alimenti e Bevande , soggetta agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione ed in previsione della partecipazione di numerose persone;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, dalle ore 07:00 del giorno 02 GIUGNO 2018 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno 15 LUGLIO 2018, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Piazza della Vittoria:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 per circoscrivere l'area interessata dalla manifestazione.


Si specifica che le strutture della suddetta manifestazione dovranno essere installate in maniera tale da consentire lo svolgimento del mercatino rionale di San Giorgio a Colonica previsto nella suddetta piazza nei giorni di giovedì.


Si specifica altresì che la validità del presente provvedimento è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi, di competenza del Servizio PF - Governo del Territorio, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manifestazione.











In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, dei partecipanti alla manifestazione e dei pedoni, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Gli organizzatori dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o delle Forze di Polizia.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolta la manifestazione.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti all'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e degli artt. 29 e ss. del relativo Regolamento di Esecuzione (R. D. 6 maggio 1940, n. 635). Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Traffico e Trasporti, fax n. 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 maggio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)