Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1293/2018

Proroga dell'ordinanza n. 430/2018: pubblica incolumità: intervento urgente per la messa in sicurezza della sede stradale in Via del Beccarello, nel tratto compreso tra il sottopasso viario posto all'altezza della corsia di accesso al casello autostradale di Prato Est ed il sottopasso viario posto all'altezza di Viale L. da Vici, a cura di Consiag Servizi Comuni S.r.l.
il dirigente

Viste le proprie ordinanze n. 430/2018, n. 524/2018, n. 783/2018 e n. 1117/2018, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti alla circolazione per consentire la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, della sede stradale in Via del Beccarello, nel tratto compreso tra il sottopasso viario posto all'altezza della corsia di accesso al casello autostradale di Prato Est ed il sottopasso viario posto all'altezza di Viale L. da Vinci, compresi gli stessi sottopassi, a causa di allagamenti tali da richiedere il ripristino delle caditoie della rete fognaria, a cura di Consiag Servizi Comuni S.r.l;

vista la nota pervenuta a mezzo posta elettronica il giorno 13 aprile 2018 da Consiag Servizi Comuni S.r.l., relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

preso atto quindi che i suddetti lavori non sono stati ultimati entro il giorno 13 aprile 2018 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 430/2018, già prorogata con ordinanze n. 524/2018, n. 783/2018 e n. 1117/2018 provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 430/2018, già prorogata con ordinanze n. 524/2018, n. 783/2018 e n. 1117/2018, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 GIUGNO 2018, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati: :

1 Provvedimento principale

  • Via del Beccarello, nel tratto compreso tra il sottopasso viario posto all'altezza della corsia di accesso al casello autostradale di Prato Est ed il sottopasso viario posto all'altezza di Viale L. da Vinci, compresi gli stessi sottopassi:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza per interdire l'accesso all'area di cantiere;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dalle operazioni, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

durante l'esecuzione dei lavori l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

2 Ulteriori provvedimenti

2.1

  • Via del Beccarello, in corrispondenza dell'intersezione con Via del Casone di Mezzana;

STRADA SENZA USCITA, verso Via dell'Agio, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita

2.2

  • Via del Beccarello, in corrispondenza dell'intersezione con la stessa Via del Beccarello posta in prossimità del civico 13:

STRADA SENZA USCITA, verso Via Casone di Mezzana, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.











L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al n. 0574 - 1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 aprile 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)