Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3935/2017

Spostamento dei mercati settimanali del 25 dicembre 2017, festività del Santo Natale.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo spostamento a mercoledì 27 dicembre 2017 dei mercati settimanali ordinariamente allestiti ogni lunedì in Via C. Marx ed in Piazza del Mercato Nuovo, vista la giornata festiva (Santo Natale) del giorno 25 dicembre 2017, lunedì;

visto il Regolamento Comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 6 del 05 febbraio 2015 e successive modifiche, il quale prevede, per i mercati rionali, lo spostamento di dette attività commerciali al giorno precedente per i mercatini rionali ed al giorno successivo per i mercati del lunedì in Piazza del Mercato Nuovo ed in Via C. Marx se ricadenti in alcune festività dell'anno, tra cui la festività del Santo Natale;

dato atto che le variazioni sopra descritte sono state registrate nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.069.274.171218 del giorno 18 dicembre 2017;

rilevata la necessità di adottare provvedimenti di viabilità per consentire il posizionamento dei veicoli e delle strutture occorrenti allo svolgimento dei suddetti mercati rionali, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, degli addetti al commercio su aree pubbliche ed in previsione della numerosa affluenza di avventori;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 27 DICEMBRE 2017, mercoledì, dalle ore 05:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 16:00, in occasione dello svolgimento dei mercati settimanali, nella sottoelencata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Carlo Marx;
  • Piazza Mercato Nuovo;
  • Via Gaetano Bresci:

nelle aree ordinariamente adibite allo svolgimento dei predetti mercati settimanali:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli a servizio e supporto degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli a servizio e supporto degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.


Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.









In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Consiag Servizi Comuni S.r.l., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza degli avventori e del personale addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione dei mercati.

Al termine dei mercati dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, l'azienda Alia S.p.A. per provvedere alla pulizia meccanica dell'area dove si sono svolti i mercati.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dai mercati ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese di Consiag Servizi Comuni S.r.l.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574 - 1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 20 dicembre 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)