Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3889/2017

Revoca ordinanza n. 3126/2017: area di cantiere e ponteggio edile in Via dell'Accademia, civici 26 - 34, e nel Vicolo de' Novellucci.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3290/2017 del 27 ottobre 2017, con la quale è stato disciplinato il posizionamento di una piattaforma aerea e di un'area adibita a cantiere edile, occorrente per lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via dell'Accademia, civici 26 - 32, sede della locale Prefettura;

dato atto che la precedente ordinanza n. 3126/2017 del giorno 13 ottobre 2017, riferita all'installazione di un'area di cantiere e di deposito di materiale edile e di un ponteggio, occorrenti per lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via dell'Accademia, civici 26 - 32, sede della locale Prefettura, risulta incompatibile con il nuovo dispositivo, in riferimento al periodo di esecuzione dei lavori in oggetto;

rilevata pertanto la necessità di revocare la suddetta ordinanza 3126/2017 del giorno 13 ottobre 2017;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 15 DICEMBRE 2017

sia REVOCATA l'ordinanza n. 3126/2017, relativa all'installazione di un'area di cantiere e di deposito di materiale edile e di un ponteggio, occorrenti per lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via dell'Accademia, civici 26 - 32, sede della locale Prefettura.






Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, A.S.M. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 15 dicembre 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)