Viste le proprie ordinanze n. 3722/2017 e n. 3772/2017, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti alla circolazione per consentire l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza della rete idrica in Via Giovanni Marradi, in corrispondenza dell'intersezione con Via F. Paolieri, richiesti da Publiacqua S.p.A. ed eseguiti dalla ditta Publinord Scarl;
vista l'istanza P.G. 12-112-6533-171201/p/p, del giorno 14 dicembre 2017, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" da Publiacqua S.p.A., relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con le suddette ordinanze e necessari per lo svolgimento dei sopra citati lavori;
preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 07 dicembre 2017 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 3722/2017, già prorogata con ordinanza n. 3772/2017, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 3722/2017, già prorogata con ordinanza n. 3772/2017 venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 22 DICEMBRE 2017, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1 Provvedimento principale
1.1
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:
a) - TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI, durante l'esecuzione dei lavori, regolandone i flussi con due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;
b) - TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
c) - TRANSITO ALTERNATO CON L'AUSILIO DI IMPIANTO SEMAFORICO CON LUCI A TRE COLORI, posti a ciascuna delle estremità della strettoia, tra loro sincronizzati, durante l'esecuzione dei lavori;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
1.2
SENSO UNICO, con direzione da Via G. Marradi verso Via E. De Amicis, revocando temporaneamente il doppio senso di circolazione esistente, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo.
L'intera area adibita alle operazioni di potatura delle piante dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
2 Deviazioni
Durante l'attuazione del suddetto senso unico di circolazione in Via Ferdinando Paolieri il traffico veicolare sarà in deviato:
Via E. De Amicis, Via D. Campana, Via G. Marradi e Via F. Paolieri.
3. Ulteriori provvedimenti
3.1
SENSO VIETATO in direzione di Via G. Marradi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
3.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto.
4. Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 15 dicembre 2017