Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3767/2017

Proroga dell'ordinanza 3713/2017: lavori di rifacimento del tappeto d'usura a seguito della realizzazione di una nuova rete gas in Via Masaccio, richiesti da Toscana Energia S.p.A.. ed eseguiti dalla ditta Endiasfalti S.p.A..
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3713/2017, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla circolazione per consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento del tappeto d'usura a seguito della realizzazione di una nuova rete gas in Via Masaccio, richiesti da Toscana Energia S.p.A., ed a cura della ditta Endiasfalti S.p.A., con sede in Agliana (PT), Via F. Ferrucci, civico 61;

vista la richiesta P.G. n. 16-106-001-161227/r/p del giorno 06 dicembre 2017, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Toscana Energia S.p.A., committente dei lavori, relativa alla proroga del provvedimento di divieto di sosta necessario per il completamento dei suddetti lavori;

vista l'Autorizzazione P.G. 1188/2017 del giorno 04 gennaio 2017 per l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio Mobilità e Infrastrutture alla società Toscana Energia S.p.A. relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per lo svolgimento dei suddetti lavori;

preso atto quindi che i suddetti lavori non sono stati ultimati entro il giorno 05 dicembre 2017 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 3713/2017, limitatamente al provvedimento di divieto di sosta, previsto nel dispositivo in oggetto;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 33713/2017 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 07 DICEMBRE 2017, limitatamente al provvedimento di divieto di sosta:

  • Via Masaccio:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.








L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al n. 0574 - 1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 6 dicembre 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)