Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2261/2017

Festa al Guado "4° Raduno Auto e Moto d'Epoca".
il dirigente

Vista la richiesta P.G. 118969 del giorno 06 luglio 2017, presentata dal Signor Longobardi Damiano, in qualità di organizzatore della manifestazione denominata "Festa al Guado", relativa all'adozione, per il giorno 23 luglio 2017, di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie cittadine, allo scopo di svolgere il "4° Raduno Auto e Moto d'Epoca" a carattere non competitivo, con partenza fissata alle ore 11:00 circa da Via Bligny, all'altezza dell'intersezione con Via Battaglia di Valibona, e rientro previsto sempre nello stesso luogo per le ore 13:00;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1439.170717 del giorno 17 luglio 2017;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07.12.1995, prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati, in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale nonché il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità, di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 23 LUGLIO 2017, dalle ore 11:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1 Percorso in uscita dal Comune di Prato:

  • Via Bligny, nel tratto compreso tra il civico 100, (sede del'attività commerciale "Pizzeria il Guado" - partenza della manifestazione) e Via del Guado a Narnali;
  • Via del Guado a Narnali, nel tratto compreso tra Via Bligny e Via Argonne;
  • Via Argonne, nel tratto compreso tra Via del Guado a Narnali e Via Senio;
  • Via Senio, nel tratto compreso tra Via Argonne e Via del Guado a Narnali;
  • Via del Guado a Narnali, nel tratto compreso tra Via Senio e Via della Pace;
  • Via della Pace;
  • Viale Nam Dinh, nel tratto compreso tra Via della Pace e Viale F.lli Cervi;
  • Viale Fratelli Cervi;
  • Via Bologna, nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi e l'innesto con la SR. 325 in direzione del confine territoriale con il Comune di Vaiano;

2 Percorso in entrata nel Comune di Prato dal Comune di Vaiano:

  • Via di Cantagallo, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Vaiano e Via Sette Marzo 1944;
  • Via Sette Marzo 1944;
  • Via Ofelia Giugni, nel tratto compreso tra Via Sette Marzo 1944 e Viale F.lli Cervi;
  • Viale Fratelli Cervi, nel tratto compreso tra Via O. Giugni e Viale Nam Dinh;
  • Viale Nam Dinh, nel tratto compreso tra Viale F.lli Cervi e Via della Pace;
  • Via della Pace;
  • Via del Guado a Narnali, nel tratto compreso tra Via della Pace e Via Argonne;
  • Via Argonne, nel tratto compreso tra Via del Guado a Narnali e Via Bligny;
  • Via Bligny, nel tratto compreso tra Via Argonne ed il civico 100, (sede del'attività commerciale "Pizzeria il Guado" - termine della manifestazione):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio della parata di veicoli d'epoca.









In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Durante la circolazione nell'itinerario suddetto tutti i veicoli dovranno osservare scrupolosamente obblighi, divieti, prescrizioni e norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.)

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

AVVERTE

Che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia e delle norme di sicurezza;

la manifestazione non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso, delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico. Sia prestata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di un'adeguata scorta tecnica, composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla manifestazione adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno a carico dell'organizzazione della manifestazione;

i partecipanti osservino una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme previste dal N.C.d.S. e delle regole di ordinaria prudenza, in particolare i conducenti dei veicoli che fanno parte del convoglio/colonna dei partecipanti, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 495/1992, dovranno occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla normale circolazione;

si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del Nuovo Codice della Strada, nonché di tutte le norme relative: ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, agli obblighi assicurativi, alla revisione, ai limiti di velocità, ecc..

Nel caso di partecipazione al convoglio di veicoli in numero superiore alle dieci unità, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 495/1992, sul primo veicolo della colonna rispetto al senso di marcia sia collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero "inizio colonna" e posteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero "fine colonna".

I veicoli partecipanti alla manifestazione dovranno essere conformi alle norme previste per la circolazione dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno rispettare le disposizioni degli artt. 60 e 99 nonché degli artt. 214 e 215 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) se necessario;

all'uopo si ricorda che: se trattasi di veicoli d'epoca, i veicoli stessi, per poter circolare, dovranno essere provvisti "(…) di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nell'autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo (…), del foglio di via e della targa provvisoria;

se trattasi, invece, di veicoli di interesse storico o collezionistico per poter circolare sulle strade dovranno possedere " i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (…)" del Nuovo Codice della Strada all'art. 215.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e comprendendone la ripulitura.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

Che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta, tramite So.Ri. S.p.A., la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

Si prescrive che gli organizzatori dell'evento rechino appresso copia della presente ordinanza al fine di poterla esibire ai competenti organi in caso di controllo.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  2. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 18 luglio 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)