Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2235/2017

Lavori di scavo per la posa di una nuova tubazione della rete idrica in Via della Chiesa di Grignano ed in Via di Grignano, richiesti da Publiacqua S.p.A. ed eseguiti dalla ditta Publinord Scarl.
il dirigente

Allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per la posa di una nuova tubazione della rete idrica in Via della Chiesa di Grignano, nel tratto compreso tra il civico 5 e l'intersezione con Via di Grignano, ed in Via di Grignano, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della Chiesa di Grignano ed il Piazzale della Chiesa di Grignano, richiesti dalla società Publiacqua S.p.A. ed a cura della ditta Publinord Scarl;

vista la richiesta P.G. 12-045-183-170704, del giorno 13 luglio 2017, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Publiacqua S.p.A., committente dei lavori, inerente all'adozione di provvedimenti temporanei di viabiltà;

vista l'Autorizzazione P.G. 121066 del giorno 10 luglio 2017, per l'esecuzione dei lavori sopra citati, rilasciata dal Servizio Mobilità e Infrastrutture alla società Publiacqua S.p.A.;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, dal giorno 19 LUGLIO 2017 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 04 AGOSTO 2017, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1a Fase

1. Provvedimento principale

  • Via della Chiesa di Grignano, tratto compreso tra l'intersezione con Via di Grignano e d il civico 5:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di carreggiata interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

l'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la collocazione di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

1.2 Deviazioni

Durante l'adozione del provvedimento di divieto di transito nel sopra citato tratto di Via della Chiesa di Grignano il traffico veicolare sarà così deviato:

-- il traffico veicolare proveniente da Via Arcivescovo G. Limberti in:

Via delle Badie, Via Fiorentina e Via San Piero;

Si specifica inoltre che, in occasione dell'attuazione del suddetto provvedimento, alle intersezioni poste sul percorso indicato nella deviazione, sia specificato in modo chiaro e ben visibile la deviazione da attuare con apposizione di cartellonistica stradale indicante "DEVIAZIONE PER VIA DI GRIGNANO" CON FRECCIA DIREZIONALE.


-- il traffico veicolare proveniente da Via San Piero in:

Via di Grignano, Via Ada G. Marchesini, Via C. Cepperelli, Via Arcivescovo G. Limberti e Via delle Badie.

Si specifica inoltre che, in occasione dell'attuazione del suddetto provvedimento, alle intersezioni poste sul percorso indicato nella deviazione, sia specificato in modo chiaro e ben visibile la deviazione da attuare con apposizione di cartellonistica stradale indicante "DEVIAZIONE PER VIA DELLA CHIESA DI GRIGNANO" CON FRECCIA DIREZIONALE.

1.3 Ulteriori provvedimenti

1.3.1

  • Via San Piero, in corrispondenza dell'intersezione con Via della Chiesa di Grignano:

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;

1.3.2

  • Via della Chiesa di Grignano, in corrispondenza dell'intersezione con Via Arcivescovo G. Limberti:

STRADA SENZA USCITA, verso Via di Grignano, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.

SI SPECIFICA INOLTRE CHE I SUDDETTI PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' NON SARANNO IN VIGORE NEI GIORNI DI SABATO 22 E DOMENICA 23 LUGLIO 2017.

2a FASE

Questa fase verrà avviata solo dopo la riapertura ed il ripristino della viabilità interessata dalla 1a fase dei lavori.

  • Via di Grignano, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della Chiesa di Grigno e l'intersezione con il Piazzale della Chiesa di Grignano:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e/o A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.

3 Area di deposito materiale occorrente per l'esecuzione dei suddetti lavori

  • Piazzale della Chiesa di Grignano, limitatamente alla porzione, opportunamente individuata, adiacente alla viabilità principale di Via di Grignano:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente agli stalli di sosta posti in adiacenza alla viabilità principale di Via di Grignano, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.










In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La Publinord Scarl, ditta esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 14 luglio 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)