Allo scopo di consentire lo stazionamento per ricarica energetica di veicoli elettrici in Piazza Macelli, sono stati realizzati n. 2 (due) stalli per i quali è necessario provvedere all'emissione di appositi provvedimenti di viabilità;
vista la richiesta presentata da Estra S.p.A., relativa all'adozione di provvedimenti di viabilità in ordine agli stalli di cui sopra, ubicati in Piazza Macelli, limitatamente a n. 2 stalli di sosta posti all'inizio della seconda corsia e posta in prossimità del civico 6;
visto il D.Lgs. 257/2016;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 06 LUGLIO 2017 in:
sono istituiti due stalli di stazionamento per la ricarica energetica di autoveicoli elettrici:
DIVIETO DI SOSTA 0-24, RIMOZIONE FORZATA, ECCETTO VEICOLI ELETTRICI IN RICARICA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di sosta, rimozione forzata, con pannello integrativo di validità e d'eccezione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 6 luglio 2017