Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2137/2017

Istituzione di due stalli di sosta destinati alla ricarica di veicoli elettrici in Piazza Macelli.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo stazionamento per ricarica energetica di veicoli elettrici in Piazza Macelli, sono stati realizzati n. 2 (due) stalli per i quali è necessario provvedere all'emissione di appositi provvedimenti di viabilità;

vista la richiesta presentata da Estra S.p.A., relativa all'adozione di provvedimenti di viabilità in ordine agli stalli di cui sopra, ubicati in Piazza Macelli, limitatamente a n. 2 stalli di sosta posti all'inizio della seconda corsia e posta in prossimità del civico 6;

visto il D.Lgs. 257/2016;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 06 LUGLIO 2017 in:

  • Piazza Macelli, limitatamente a n. 2 stalli di sosta posti all'inizio della seconda corsia e posta in prossimità del civico 6:

sono istituiti due stalli di stazionamento per la ricarica energetica di autoveicoli elettrici:

DIVIETO DI SOSTA 0-24, RIMOZIONE FORZATA, ECCETTO VEICOLI ELETTRICI IN RICARICA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di sosta, rimozione forzata, con pannello integrativo di validità e d'eccezione.








L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 6 luglio 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)