In seguito ai lavori infrastrutturali, consistenti nella realizzazione di un nuovo marciapiede che garantisce un idoneo percorso per le utenze deboli in via San Paolo, tratto compreso tra via dell'Alberaccio e via Suor Niccolina infermiera;
in considerazione del fatto che la sezione stradale presenta un considerevole restringimento, che non garantisce un agevole scambio tra i due flussi di traffico nella porzione di strada in parola, è stata modificata la disciplina della circolazione prevedendo il senso unico di marcia con direzione da via dell'Alberaccio a via Suor Niccolina infermiera;
preso atto dei successivi sopralluoghi effettuati da personale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Provvedimento principale
1
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione verso via Suor Niccolina infermiera, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di senso unico parallelo (Figura II 348 Art. 135);
Provvedimento di conferma
2.
DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica di precedenza: dare precedenza (Figura II 36 Art. 106);
ROTATORIA, apponendo conforme ed idonea segnaletica d'obbligo: rotatoria (Figura II 84 Art. 122).
3.
Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione in via San Paolo, tratto compreso tra via Suor Niccolina infermiera e via dell'Alberaccio, che risulti in contrasto con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 18 luglio 2017