Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3770/2016

Revoca ordinanza 3757/2016: lavori di inserimento giunto dielettrico alla rete gas in Via per Iolo, in prossimità del civico 32/b, richiesti da Toscana Energia S.p.A. ed eseguiti dalla ditta C.E.A. - Cooperativa Edile Appennino.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3757/2016, con la quale sono stati adottati provvedimenti per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per l'inserimento di un giunto dielettrico alla rete gas in Via per Iolo, in prossimità del civico 32/b, a cura della ditta C.E.A. - Cooperativa Edile Appennino, con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12;

preso atto che il giorno 29 dicembre 2016 la suddetta ditta ha richiesto la proroga dei provvedimenti di viabilità adottati con ordinanza 3729/2016 su Via Cava, in quanto i lavori per miotivi tecnici non potranno essere ultimati entro il giorno 31 dicembre 2016;

dato atto che i lavori richiesti non potranno essere eseguiti contemporaneamente su Via Cava e su Via per Iolo, è necessario revocare l'ordinanza n. 3757/2016, relativa ai lavori di Via per Iolo;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 29 DICEMBRE 2016

sia REVOCATA l'ordinanza n. 3757/2016, relativa ai provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per l'inserimento di un giunto dielettrico alla rete gas in Via per Iolo, in prossimità del civico 32/b.









Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 29 dicembre 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)