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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3733/2016

Istituzione di sosta consentita a sole autovetture in un tratto di via di Reggiana.
il dirigente

Viste le richieste, da parte dei cittadini residenti, inerenti alla possibilità di consentire la sosta alle sole autovetture in via di Reggiana, nel tratto compreso tra via Traversa Pistoiese e via Tobbianese;

preso atto che per la conformazione dei luoghi e per le condizioni del traffico, le manovre d'entrata e d'uscita dagli stalli di sosta risultano disagevoli e determinano situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione, in particolare quando effettuate da veicoli di dimensioni superiori alla media autovettura;

rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di istituire provvedimenti di modifica alla disciplina della sosta nel suddetto tratto di via di Reggiana, accogliendo le istanze pervenute;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 09 GENNAIO 2017 nel sotto indicato tratto di via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Via di Reggiana, tratto compreso tra l'intersezione con Traversa Pistoiese e l'intersezione con via Tobbianese, su ambo i lati:

SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannello integrativo di auto.


2. Revoche

La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza, relativa alla disciplina della sosta nel suddetto tratto di Via di Reggiana, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.


S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico PH2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 dicembre 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)