Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3679/2016

Revoca ordinanza n. 2734/2016 inerente alla realizzazione di uno stallo di sosta riservato a diversamente abili generico in via A. Meucci, civico 34.
il dirigente

Preso atto dell'istanza presentata in data 14/11/2016, tramite posta elettronica, relativa alla richiesta di modifica, da generico a numerato personalizzato, di un posto per diversamente abili in via A. Meucci n. 34, a causa dell'aggravamento dell'invalidità del titolare, con conseguente utilizzo permanente di sedia a ruote per gli spostamenti;

rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di accogliere la richiesta suddetta e di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati, dismettendo lo stallo di sosta generico riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide e posto in via A. Meucci, sul fronte del civico 34;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 19 DICEMBRE 2016

sia REVOCATA l'ordinanza n. 2734/2016 che istituiva, in via A. Meucci, sul fronte del civico 34, n. 01 (uno) stallo generico per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi, di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già 4V) del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 19 dicembre 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)