Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3585/2016

Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali sul cavalcavia autostradale A11 di Via dei Fossi a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A. .
il dirigente

Vista la richiesta di ordinanza di Autostrade per l'Italia S.p.A. del giorno 05 dicembre 2016, pervenuta tramite posta elettronica e relativa ai lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali sul cavalcavia autostradale A11 di Via de Fossi;

dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13-048-1071-161005/r/p del giorno 05 dicembre 2016;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 13 DICEMBRE 2016 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 DICEMBRE 2016 siano adottati, nella sotto indicata via, i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Via dei Fossi, tratto compreso tra via Paronese ed il civico 1/F, comprendente il cavalcavia autostradale n. 10 dell'A11 Firenze-Mare (km 13+166):

SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da via Paronese verso Via G. De Ruggiero/Via Cava, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

LAVORI, apponendo conforme segnaletica stradale temporanea di pericolo: lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI su ambo i lati del tratto posto sul cavalcavia autostradale interessato dai lavori, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e/o A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 km/h.

2 Deviazioni

Per tutta la durata dei provvedimenti suddetti il traffico veicolare di Via dei Fossi con direzione dal lato di Via Cava/Via G. De Ruggiero verso Via Paronese sarà deviato in:

- Via Cava, Viale Sedici Aprile 1992 e Via Paronese.

3 Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Via dei Fossi, tratto compreso tra il civico 1/F (intersezione con il tratto di Via dei Fossi connesso a Via A. Menichetti) e l'intersezione con via Paronese, per il traffico diretto verso Via Paronese:

SENSO VIETATO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;

3.2

  • Via dei Fossi, all'intersezione tra il tratto di Via dei Fossi connesso a Via A. Menichetti e la viabilità principale di Via dei Fossi stessa per il traffico proveniente dal lato di Via A. Menichetti:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso l'intersezione regolata a rotatoria con via G. De Ruggiero, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.3

  • Via Guido De Ruggiero, all'intersezione tra via dei Fossi ed il tratto che si dirama dalla stessa Via G. De Ruggiero all'altezza del civico 9, per il traffico in immissione su Via dei Fossi:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso l'intersezione regolata a rotatoria con via G. De Ruggiero, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.


4. Preavvisi

Per tutto il periodo di validità dei provvedimenti sopra descritti, Autostrade per l'Italia S.p.A. dovrà apporre idonea segnaletica di preavviso e di deviazione in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:

  • Via Cava, all'intersezione con Via della Gora del Pero;
  • Via Guido De Ruggiero, all'intersezione con Via dei Fossi;
  • Via Roma, all'intersezione con Via G. Leopardi;
  • Via Paronese, all'intersezione con Via Roma.











In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
  2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  3. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 9 dicembre 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)