Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2826/2016

Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24): disciplina generale.
il dirigente

Vista la D.G.C. n. 127 del 07/05/2013, con la quale sono state definite la Zona a Traffico Limitato (pedonale) e la Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30;

vista l'ordinanza n. 2505 del 12 settembre 2016, relativa alla disciplina generale della Zona a Traffico Limitato ZTL "A" (0-24);

vista la necessità di procedere ad alcune integrazioni ai disciplinari inerenti alle categorie autorizzate, ed ai relativi requisiti, all'accesso ed alla sosta nella Zona a Traffico Limitato denominata ZTL "A" (0-24);

vista l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 5126 del 28/10/2014, registrata al P.G. del Comune di Prato al n. 150982 del 05/11/2014, relativa all'installazione ed all'esercizio di n. 6 (sei) impianti per la rilevazione dell'accesso dei veicoli alla Zona a Traffico Limitato 0-24 del centro storico in corrispondenza dei seguenti varchi:

- via Lorenzo Bartolini;

- piazza F. Lippi/via dei Tintori;

- via San Jacopo;

- via Ricasoli;

- via Guizzelmi;

- piazza Sant'Antonino;

atteso che, in ragione del particolare pregio storico-architettonico di alcune piazze del centro ricomprese nella Z.T.L. "A" (0-24), nelle stesse, mediante la presente ordinanza e come meglio specificato nell'Allegato 3 "Disciplinare dei transiti e delle soste nella Zona a Traffico Limitato "A" (0-24)", è esclusa la sosta a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di autorizzazione e relativo contrassegno di parcheggio per invalidi, in quanto le medesime piazze sono ubicate a breve distanza da aree limitrofe dotate di un congruo numero di stalli dedicati ai suddetti titolari;

dato atto dell'attivazione degli impianti per il controllo elettronico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato (0-24) in modalità automatica, avvenuta in data 03 luglio 2015;

visti gli artt. 5 e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 6 OTTOBRE 2016 nelle vie, piazze e vicoli sotto elencati, ubicati all'interno del centro storico, siano adottati i seguenti provvedimenti per la circolazione e la sosta dei veicoli:

ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ZTL "A" (0-24)

1. Delimitazione

Sono compresi nella Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24) le vie, le piazze ed i vicoli riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Nello stesso Allegato 1 sono altresì disciplinati i sensi di marcia all'interno della Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24).

2. Tipologie di permessi

Le tipologie di permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24) sono riportate nell'Allegato 2 "Disciplinare dei permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato "A" (0-24)", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Transiti e spazi di sosta

La disciplina dei transiti e delle soste all'interno della Zona a Traffico Limitato - ZTL "A" (0-24) è contenuta nell'Allegato 3 "Disciplinare dei transiti e delle soste nella Zona a Traffico Limitato "A" (0-24)", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 4 ottobre 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)