Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3797/2014

Spostamento dei mercati rionali settimanali del 06 gennaio 2015.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento dei mercati rionali settimanali in Via Sant'Andrea a Tontoli, Piazza E. Ponzecchi ed in Piazza A. Eistein, che ordinariamente vengono allestiti ogni martedì feriale, recuperando il giorno di martedì 06 gennaio 2015, festivo (Epifania);

visto il Regolamento Comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 132 del 19/06/2003, D.C.C. n. 81 del 19/05/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede, per i mercati rionali, lo spostamento di dette attività commerciali al giorno precedente se ricadenti in giorno festivo;

dato atto che le variazioni sopra descritte sono state registrate nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.069.059.141218 del 18 dicembre 2014;

rilevata la necessità di adottare provvedimenti di viabilità per consentire il posizionamento dei veicoli e delle strutture occorrenti allo svolgimento dei suddetti mercati rionali, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, degli addetti al commercio su aree pubbliche ed in previsione della numerosa affluenza di avventori;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 05 GENNAIO 2015, lunedì, dalle ore 06:00 fino al termine delle operazioni di mercato e comunque non oltre le ore 16:00, in occasione dello svolgimento dei mercati rionali nelle località di Mezzana, Paperino ed in zona Pratilia, nelle sottoelencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Sant'Andrea a Tontoli, nell'area adibita alla sosta degli autoveicoli compresa tra i civici 14 - 16 - 18 e 20;
  • Piazza Albert Einstein;
  • Piazza Emilio Ponzecchi:

nelle aree ordinariamente adibite allo svolgimento dei predetti mercati settimanali:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli a servizio e di supporto agli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli a servizio e di supporto agli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.


Gli operatori di commercio su aree pubbliche dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.




In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La società affidataria del servizio di segnaletica stradale per conto di A.S.M. Servizi S.r.l., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza degli avventori e del personale addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine delle operazioni di mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre gli operatori commerciali dovranno contattare l'azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli operatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento del mercato ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento del mercato, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese di ASM Servizi S.r.l. tramite la società affidataria del servizio di segnaletica stradale;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, A.S.M. Servizi S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori del mercato, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 31 dicembre 2014

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)