Vista la propria ordinanza 3765/2013, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'accesso e l'uscita di mezzi ocorrenti per l'esecuzione dei lavori di demolizione di un fabbricato nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, nell'ambito delle opere di cui al PE. 3026/2013 del 25 novembre 2013 - P.G. 133997, in un'area adiacente Via del Melograno posta in prossimità dell'intersezione con Via Puccetti, a cura della ditta Fuochi Donato con sede in Carmignano in Via Lame, civico 22, esecutrice dei lavori;
vista l'istanza del giorno 23 dicembre 2013, con la quale la ditta Fuochi Donato, esecutrice dei lavori, ha rischiesto la proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità in Via del Melograno previsti nella suddettta ordinanza;
dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.175.131209/p del 23 dicembre 2013;
preso atto quindi che i lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 31 dicembre 2013;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 3765/2013 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 3765/2013 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 11 GENNAIO 2014, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
Si specifica che lo stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, posto in prossimità del civico 6 della stessa Via del Melograno, dovrà essere recuperato nelle vicinanze del suddetto civico ed opportunamente segnalato.
2 Ulteriori provvedimenti
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: fermarsi e dare precedenza;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra.
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 24 dicembre 2013