Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3893/2013

Proroga dell'ordinanza n. 2308/2010 e dell'integrazione n. 2407/2010 - Via L. Ciulli sottopasso F.S.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 2308/2010, integrata con ordinanza n. 2407/2010, e le successive ordinanze di proroga n. 2924/2010, n. 218/2011, n. 1044/2011, n. 1952 /2011, n. 2852/2011, n. 3450/2011, n. 3130/2012 e n. 3029/2013, con le quali venivano rispettivamente adottati, integrati e prorogati i provvedimenti temporanei di viabilità a seguito del tragico evento verificatosi nel sottopasso F.S. di Via L. Ciulli;

preso atto che, alla data odierna, in Via L. Ciulli, nel tratto di scorrimento in sottopasso F.S., persiste il provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;

dato atto che la segnaletica stradale, già opportunamente collocata, nonché l'area delimitata dal sequestro preventivo, in esito a quanto verificato con specifico sopralluogo, non è stata in alcun modo alterata;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione sulla viabilità alternativa, di prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 2308/2010 integrata con ordinanza n. 2407/2010, prorogate con le successive ordinanze n. 2924/2010, n. 218/2011, n. 1044/2011, n. 1952 /2011, n. 2852/2011, n. 3450/2011, n. 1175/2012, n. 3130/2012, n. 637/2013 e n. 3029/2013, confermando i provvedimenti temporanei di viabilità in esse disposti;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 2308/2010, integrata con ordinanza n. 2407/2010, e prorogate con le successive ordinanze n. 2924/2010, n. 218/2011, n. 1044/2011, n. 1952/2011, n. 2852/2011, n. 3450/2011, n. 1175/2012, n. 3130/2012, n. 637/2013 e n. 3029/2013, venga ulteriormente prorogata fino al termine degli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria e comunque non oltre il giorno 30 APRILE 2014, fermi restando tutti i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

1. ordinanza 2308/2010

  • Via Lorenzo Ciulli, nel tratto compreso tra Via Dosso Faiti e Via Alessandro Scarlatti:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;

DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

durante detta fase di divieto di transito il traffico proveniente dal lato del centro città sarà deviato in Via L. Ciulli - Via A. Scarlatti - Via Pistoiese - Via Pasubio - Via di Maliseti;

il traffico veicolare proveniente dal lato del Comune di Montemurlo (PO), invece, sarà deviato in Via Pistoiese - Via A. Scarlatti - Via L. Ciulli;

il traffico pedonale sarà deviato in Via Pistoiese - Via E. Chiti - Via A. Scarlatti - Via L. Ciulli e viceversa;

1.1

  • Via Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con Via Lorenzo Ciulli:

PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: preavviso di strada senza uscita a destra.

1.2

Al fine di fornire all'utenza la massima informazione A.S.M. Servizi S.r.l., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, dovrà apporre un congruo numero di pannelli indicanti i divieti e le deviazioni all'uopo adottate in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:

  • Via Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con Via L. Ciulli;
  • Via Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con Via A. Scarlatti;
  • Via Alessandro Scarlatti, in corrispondenza dell'intersezione con Via L. Ciulli;
  • Via Lorenzo Ciulli, in corrispondenza dell'intersezione con Via A. Scarlatti;
  • Via Arcangelo Corelli, in corrispondenza dell'intersezione con Via Pistoiese;
  • Via Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con Via A. Corelli;
  • Via Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con Via Pasubio.

2. Ordinanza 2407/2010 (integrazione all'ordinanza 2308/2010):

  • Via Lorenzo Ciulli, in corrispondenza dell'intersezione con Via Pistoiese:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;

2.1

  • Via Pistoiese, in corrispondenza dell'intersezione con Via L. Ciulli:

SENSO VIETATO, verso Via Cernaia, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;

PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA A DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: preavviso di strada senza uscita a destra;

2.2

  • Via Lorenzo Ciulli, nel tratto compreso tra il civico 76 e Via Pistoiese:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.






L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della di A.S.M. Servizi S.r.l.;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di A.S.M. Servizi S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, ed, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 24 dicembre 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)