Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3676/2013

Proroga ordinanza n. 365/2013 per ripristini stradali in Via Molino del Ginori.
il dirigente

Allo scopo di consentire l'esecuzione dei ripristini stradali in Via Molino del Ginori, a seguito degli interventi effettuati dalla ditta M.D.M. nell'ambito delle opere per l'installazione delle barriere antirumore a margine della linea ferroviaria;

Viste le proprie ordinanze n. 365/2012, n. 525/2013, n. 664/2013, n. 1388/2013, n. 1926/2013, n. 2499/2013 e n. 3354/2013;

vista la richiesta del giorno 28 novembre 2013 di proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità, presentata a quest'ufficio dalla ditta incaricata dei lavori;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 365/2012, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 365/2013, già prorogata con le ordinanze n. 525/2013, n. 664/2013 , n.1388/2013, n. 1926/2013 , n. 2499/2013 e 3354/2013 venga ulteriormente prorogata, limitatamente al punto 1, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 GENNAIO 2014, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:


1.

  • Via Molino del Ginori, tratto compreso tra l'intersezione con Via Pasquino di Matteo e la parte senza uscita:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:

a) - TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI, durante l'esecuzione dei lavori, regolandone i flussi con due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;

b) - TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.


Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So. Ri. S.p.A, che dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Si dispone inoltre

che il ripristino della strada sia eseguito su tutta la larghezza delle sedi stradali interessate (carreggiata e marciapiede) previo eventuale risanamento del sottofondo e/o risagomatura del piano viario, secondo le prescrizioni di cui al Regolamento del Comune di Prato approvato con D.G.C. n. 204/06 e relative Norme Tecniche ovvero secondo le indicazioni che potranno essere impartite dai tecnici del Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere richiesto l'accertamento della regolare esecuzione dei ripristini effettuati e presentata la certificazione dei materiali utilizzati (D.d.t. - marcatura CE).

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, ed, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 29 novembre 2013

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)