Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3520/2012

Proroga ordinanza 98/2012: opere di urbanizzazione primaria in Via A. Alfani, Ditta Brunetti & Antonelli S.p.A.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 98/2012, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di lavori inerenti alle opere di urbanizzazione primaria in un tratto di Via Augusto Alfani;

vista la richiesta P.G. 12.090.019.121220 del giorno 20 Dicembre 2012, presentata tramite il nuovo applicativo "Prato City Works";

vista l'Autorizzazione P.G. n. 59497/2010 del 07 Maggio 2010, rilasciata alla Società "Brunetti & Antonelli S.p.A." dal Servizio 4V - Gestione Rete Stradale e Qualità Spazi Pubblici del Comune di Prato;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

preso atto quindi che i lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 31 Dicembre 2012;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 98/2012, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 98/2012 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 DICEMBRE 2013, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Augusto Alfani, nel tratto compreso tra il fronte del civico 3 ed il sovrappasso posto sul Torrente "Fosso di Iolo":

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.




L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So. Ri. S.p.A, che dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, ed, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 21 dicembre 2012

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)