Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3313/2012

Revoca ordinanze n. 3283/2004 e n. 3344/2005 inerenti alla realizzazione di stallo di sosta riservato a diversamente abili numerato (449) in via Anton Federico Ozanam, civico 11.
il dirigente

Preso atto della nota della Polizia Municipale inviata tramite posta elettronica il 22 novembre 2012, con la quale è stato comunicato che la titolare dello stallo di sosta invalidi situato in Via Anton Federico Ozanam, civico 11, con numero di contrassegno 449 intestato a Mariani Adriana, è deceduta;

rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti permanenti di viabilità adottati, dismettendo lo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide e posto in Via Anton Federico Ozanam, civico 11, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 03 DICEMBRE 2012

siano REVOCATE le ordinanze n. 3283/2004 e n. 3344/2005 che istituivano, in Via Anton Federico Ozanam, sul fronte del civico 11, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi, riservato al possessore del cartellino n. 449, di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, così come modificato dal D.P.R. 30 Luglio 2012, n. 151.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 3 dicembre 2012

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)