Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3451/2011

Proroga ordinanza 3099/2010 : accesso e Uscita a cantiere - Via L. Ciulli - ditta CO. SAT. s.c.r.l.
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 3099/2010, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire e facilitare l'accesso e l'uscita di veicoli da e per cantiere inerente la nuova realizzazione del nuovo presidio ospedaliero cittadino in Via L. Ciulli;

vista la richiesta del 28 Dicembre 2011 P.G. 149309 presentata dalla Ditta CO.SAT esecutrice dei lavori con la quale è stata richiesta la proroga della sopracitata ordinanza;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 31 Dicembre 2011;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 3099/2010 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'Ordinanza n. 3099/2010, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 LUGLIO 2012, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Lorenzo Ciulli, nel tratto compreso tra il civico 40 ed il civico 67/A:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;

SEGNALE DI ALTRI PERICOLI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo:con pannello integrativo di accesso e uscita mezzi d'opera.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  3. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico da parte della società So. Ri. S.p.A. la quale deve essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 30 dicembre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)