Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3/2011

Nuova disciplina della Zona a Traffico Controllato.
il dirigente

­Vista la richiesta del Servizio Mobilità, Ambiente, Grandi Infrastrutture, Protezione Civile del Comune di Prato, competente per materia;

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa" che riunisce in un unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 1406 del 21.12.2001 "Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale ai sensi degli articolo 6,7,8 e 9 del D.lgs n° 351/99";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 1325 del 15.12.2003 "Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale ai sensi degli articolo 6,7,8 e 9 del D.lgs n° 351/99 e del D.M. N°261/02 - Abrogazione della D.G.R. n°1406/01";

Considerato che la L.R. 9/2010, art. 2, attribuisce alla Giunta regionale le funzioni relative alla individuazione e classificazione delle zone e degli agglomerati in cui è suddiviso il territorio regionale, alla valutazione della qualità dell'aria ed all'individuazione della rete regionale di rilevamento;

Considerato che con il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008, ai sensi del D.lgs 351/99, è stata aggiornata la valutazione della qualità dell'aria e la classificazione del territorio precedentemente approvata con le Deliberazioni della Giunta regionale n° 1406/01 e n°1325/03;

Considerato che con l'entrata in vigore del citato D.lgs 155/2010 vengono abrogati tra gli altri il D.lgs 4 agosto 1999, n. 351, il D.lgs 21 maggio 2004, n. 183 ed il D.lgs 3 agosto 2007, n. 152 e che le disposizioni in essi contenute risultano disciplinate dallo stesso;

Considerato che il D.lgs 155/2010 stabilisce i criteri per l'individuazione delle zone e degli agglomerati e per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute umana, nonché i criteri per l'identificazione del sistema di misura degli inquinanti atmosferici al fine di ottenere elevati standard qualitativi, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.lgs 155/2010 i provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell'aria esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati alle disposizioni del decreto stesso nel rispetto delle procedure e dei termini in esso contenuti;

Considerato che, ai sensi della L.R. 9/2010, art. 2, comma c, la Regione Toscana con D.G.R.T. n. 1025 del 06/12/2010 ha individuato ai fini della protezione della salute umana, sulla base dei criteri indicati all'appendice 1 del D.lgs 155/2010 in applicazione dei disposti di cui all'art.3, commi 2 e 4, le zone e gli agglomerati del territorio regionale;

Considerato che, ai sensi della L.R. 9/2010, art. 2, comma d, la Regione Toscana, con D.G.R.T. n. 1025 del 06/12/2010, ha effettuato la classificazione del territorio secondo i disposti di cui all'art.4 del D.lgs 155/2010 in funzione delle soglie di valutazione inferiore e superiore di cui all'allegato II del decreto stesso, ai fini di valutare la qualità dell'aria e determinare l'obbligatorietà delle misure in siti fissi;

Considerato che a seguito della valutazione della qualità aria ambiente, effettuata ai sensi del art. 5 del D.lgs 155/2010, sono stati individuati dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 9/2010, i Comuni in cui è stato rilevato almeno un superamento del valore limite negli ultimi cinque anni per una o più sostanze inquinanti, il cui elenco è riportato nell'allegato 4 della D.G.R.T. n. 1025/2010, tra i quali Prato;

Ricordato che, come previsto dall'art. 12 comma 1 della L.R. 9/2010, i Comuni così individuati, tra i quali Prato, sono tenuti allaozione di un Piano di Azione Comunale (PAC), contenente gli interventi di tipo strutturale, riportati al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente e finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera;

Ritenuto che, in attesa delle linee guida previste dall'art. 2, comma 2, lettera g, della L.R. 9/2010, i criteri sulla base dei quali i Comuni individuano gli interventi strutturali dei PAC risultano quelli indicati al capitolo 4 del Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria PRRM, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° 44 del 25.06.2008, che costituisce atto di indirizzo nei confronti della programmazione locale che, nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art.9, mantiene efficacia ai sensi dell'art.17 della L.R. 9/2010;

Considerato che il Comune di Prato ha approvato con D.C.C. n. 54 del 16/04/2009 il proprio Piano di Azione Comunale che prevede, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere continuativo di limitazione alla circolazione di veicoli maggiormente inquinanti, sostanziati nella ordinanza n. 827/2010 in scadenza al 31/12/2010;

preso atto che con l'Ordinanza n. 827/2010, si è provveduto a limitare l'accesso dei veicoli più inquinanti all'area urbana denominata Z.T.C.;

visto il rapporto annuale sulla qualità dell'aria relativo all'anno 2009 predisposto dall'ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato, dal quale risulta principalmente il superamento del valore limite per il parametro PM10;

ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, adottare, in attesa in attesa delle linee guida previste dall'art. 2, comma 2, lettera g, della L.R. 9/2010 e di un aggiornamento del Piano di Azione Comunale, un provvedimento di limitazione al traffico a partire dal 01/01/2011 , incidendo in particolare sui veicoli con maggiori emissioni specifiche ed operando con i medesimi criteri di gradualità finora adottati salvaguardando il prioritario diritto dei cittadini alla salute;

visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

visti gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

visto il D.Lgs. 267/00;

visto l'articolo 54 del vigente Statuto del Comune di Prato;


dispone

1.

DAL 01 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011 NELL'AREA URBANA DENOMINATA ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO (Z.T.C.):

1.1. è istituito il DIVIETO DI TRANSITO alle seguenti categorie di veicoli:

a) autovetture, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del codice della strada, con motore a benzina (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;

b) autovetture (categorie M1) con motore diesel "Euro 1" cioè non conformi alla direttiva 94/12/CE o successive;

c) ciclomotori a 2, 3 ruote "Euro 0", cioè non conformi alla direttiva 97/24/CE o successive;

d) ciclomotori con motore termico a 2 tempi a 2, 3 ruote "Euro 1", cioè non conformi alla direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive;

e) motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;

f) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettere c), d) del codice della strada, con m.c.p.c. fino a 3,5 t (N1), non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;

g) autoveicoli per il trasporto merci di cui all'art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) del codice della strada (categorie N2 e N3) con m.c.p.c. superiore a 3,5 t "Euro 0", cioè non conformi alla direttiva 91/542/CEE fase I o successive;

h) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettera g) del codice della strada, con m.c.p.c. fino a 3,5 t (N1), non omolgati alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successive;

i) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettera g) del codice della strada, con m.c.p.c. superiore a 3,5 t (N2 e N3), non omologati alla direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;

1.2. è istituito, inoltre, il DIVIETO DI TRANSITO con orario 00:00 - 24:00 alle seguenti categorie di veicoli:

§ autobus Euro 0 (categoria M2 e M3) dei gestori del trasporto pubblico locale non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive;

§ autobus Euro 0 (categoria M2 e M3) in servizio turistico non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive;

1.3 FANNO ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE O CATEGORIE DI VEICOLI:

a) mezzi elettrici o ibridi;

b) autoveicoli mossi da motore alimentato da carburante metano o GPL;

c) taxi, autobus in servizio di linea esclusi quelli previsti al punto 2.3., autobus ed autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;

d) autoveicoli delle Forze Armate, adibiti a servizi di polizia, antincendio, autoambulanze e di soccorso in genere, e della Protezione Civile in servizio;

e) veicoli muniti dello speciale contrassegno da esporre sui veicoli al servizio di persone invalide, titolari del contrassegno stesso.

1.4 FANNO ALTRESÌ ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE ACCOMPAGNATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE:

1. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie e/o esami indispensabili ed in deferibili, in grado di esibire relativa certificazione medica e/o prenotazione;

2. veicoli di medici di famiglia o pediatri di libera scelta in visita domiciliare con il medico a bordo in grado di esibire tessera dell'Ordine professionale, nonché veicoli di infermieri professionali in grado di esibire tessera di iscrizione all'Albo;

3. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;

4. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, di case di riposo per anziani o singole comunità;

5. veicoli impegnati in eventi e riti civili e religiosi con relativi veicoli al seguito (sono consentiti i percorsi dal domicilio al luogo dell'evento o del rito e ritorno);

6. veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;

7. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio, ecc., nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;

8. veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità, da impresa della riparazione, assistenza e manutenzione impianti, pulizia locali, auto e moto riparazioni con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi indilazionabili;

9. veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune e/o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;

10. veicoli di cittadini residenti in altre regioni italiane e di cittadini stranieri muniti di copia scritta della prenotazione alberghiera, limitatamente all'idoneo percorso dall'albergo ai confini dell'area interessata dalla limitazione di traffico;

11. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento del Dipartimento Trasporti Terrestri o dei Centri Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;

12. veicoli utilizzati dai ministri del culto;

13. veicoli utilizzati per casi di urgenza, autocertificando motivo, percorso ed orario di circolazione;

14. veicoli del personale con qualifica di Polizia Giudiziaria, autisti dei mezzi di pronto soccorso di Associazioni di volontariato e dell'Azienda che gestisce il trasporto pubblico, diretti o in uscita dalla propria sede di lavoro previa esibizione di tessera di appartenenza alla relativa struttura;

15. veicoli al servizio di Magistrati e del personale impegnato presso gli Uffici Giudiziari;

16. veicoli di Infermieri e di Vigili del Fuoco, diretti o in uscita dalla propria sede di lavoro, previa esibizione di documento attestante l'appartenenza alla relativa struttura;

17. veicoli appartenenti ad Associazioni di volontariato e destinati all'espletamento dei servizi sociali;

18. veicoli della Guardia Medica;

19. veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

20. veicoli di lavoratori su turno, il cui turno montante e/o smontante coincide con la mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico limitatamente al percorso casa lavoro;

21. veicoli adibiti a trasporto di cose appartenenti od in locazione ad operatori di commercio su area pubblica in possesso di regolare concessione, limitatamente al percorso più breve in entrata ed uscita dal posto loro assegnata per lo svolgimento dell'attività in concessione;

22. autovetture con almeno tre persone a bordo (car - pooling)

23. veicoli adibiti a trasporto di cose appartenenti od in locazione ad imprese aventi sede all'esterno della Z.T.C., ma che, in maniera continuativa, effettuano operazioni di carico e scarico di merci presso e/o per conto di imprese situate all'interno dell'area interdetta alla circolazione, limitatamente al percorso più breve in entrata ed uscita dall'area soggetta al divieto;

24. veicoli di aziende, attività commerciali ed artigianali aventi sede legale o operativa all'interno della Z.T.C;

25. veicoli adibiti al trasporto merci per effettuare operazioni di carico e scarico presso aziende ubicate all'interno della Z.T.C., purché dotati di idonea documentazione comprovante il servizio svolto.

26. Veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti- particolato omologato.

27. Veicoli di proprietà di cittadini residenti nella Z.T.C. nelle seguenti fasce orarie:

§ dalle ore 07:30 alle ore 09:30

§ dalle ore 12:30 alle ore 14:30

§ dalle ore 18:30 alle ore 20:30

2.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

2.1. Il titolo autorizzatorio dei SOGGETTI PREVISTI DAI PUNTI H - N - U - V - X - Z dovrà risultare da autocertificazione in carta libera, contenente gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, nonché la motivazione del transito, che dovrà essere mostrata ogni qual volta che l'autorità/gli agenti preposte/i al controllo ne facciano richiesta.

2.2. Per i transiti relativi ai veicoli del PERSONALE DI ENTI, AZIENDE OSPEDALIERE E DEI SOGGETTI PREVISTI AI PUNTI J E Q, il cui turno montante e/o smontante coincide con la mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico, è necessario che tale circostanza risulti dall'elenco del personale interessato a firma del responsabile del servizio; tale nota dovrà essere consegnata in copia agli interessati che dovranno esibirla secondo le modalità sopra descritte.

2.3. L'ORARIO ED IL TRAGITTO per cui è consentito circolare devono essere CONGRUI CON LA MOTIVAZIONE dell'esonero.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4G- U. O. Trasporti e Traffico, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 3 gennaio 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)