Allo scopo di consentire rifacimento del tappeto di usura, a seguito lavori di scavo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione del gas naturale, in Via San Giusto;
visto la richiesta presentata il giorno 29 Dicembre 2010 da SA. SIT. srl ditta esecutrice dei lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare appropriati provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 03 GENNAIO 2011 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 05 GENNAIO 2011 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
Via San Giusto per una lunghezza di circa ml. 100 a cavallo dell'itersezione con Via Piazzanese
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3,00 di larghezza per ciascuna corsia, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:
a) - TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI durante le operazioni attive di scavo, regolandone i flussi con due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;
b) - TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI, regolandone i flussi mediante l'accensione di impianto semaforico a funzionamento automatico con lanterne con luci a tre colori; l'impianto semaforico dovrà essere regolato in modo tale da prevedere un'adeguata fase, in entrambi i sensi di marcia, per lo svuotamento dai veicoli dal tratto interessato;
c) - TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: dare precedenza nel senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previe opportune intese con Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Snam Rete Gas S.p.A. o la ditta appaltarice, esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 29 dicembre 2010