Allo scopo di consentire l'installazione di una pista per il pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Duomo;
visto la richiesta della signora Tristana Tramonti, residente a Campi Bisenzio in Via Fornello civico 113 inoltrata in data 13 Dicembre 2010 tramite So. Ri. S.p.A. con pratica Asup n. 2958/2010 intesa ad ottenere l'adozione di provvedimenti di viabilità;
visto il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. 31.05.2005 n. 89;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dalle ore 07:00 del giorno 14 DICEMBRE 2010 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre il giorno 14 FEBBRAIO 2011 nella sottoelencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli di supporto, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture occorrenti allo svolgimento della manifestazione-mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli di supporto limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture occorrenti allo svolgimento della manifestazione-mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale;
i veicoli adibiti al trasporto ed alle operazioni di montaggio delle strutture per realizzazione della suddetta attivita potranno transitare in deroga all'Ordinanza n. 2860/2010 (disciplina A.P.U.) con veicoli opportunamente identificati mediante un apposito contrassegno recante il logo della manifestazione in oggetto collocato in maniera ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo;
l'area interessata dalle operazioni legate alla manifestazione dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
le strutture dovranno essere installate mantenendo libero da ingombri statici di qualsiasi genere una larghezza non inferiore a ml. 10,00 per lo scorrimento veicolare sull'intero fronte della Cattedrale e del Palazzo Vescovile.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previe opportune intese con Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Gli organizzatori della manifestazione-mercato, devono adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, dei partecipanti alla manifestazione e dei pedoni, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione.
Gli organizzatori devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine della manifestazione, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, dovrà contattare l'Azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto la Manifestazione.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli avventori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti
uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e
penali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 13 dicembre 2010