Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2869/2010

Mercato - Via Pistoiese
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione mostra-mercato denominata "Mercatino di Natale" che si terrà in una porzione di Via Pistoiese in località Viaccia;

visto la richiesta inoltrata con fax il giorno 05 Novembre 2010 da So.Ri. S.p.a con pratica Asup n. 2639/2010;

preso atto della comunicazione inviatà, dal "Circolo Ricreativo La Libertà del 1945", al Servizio Attività Economiche in data 30 Novembre 2010 P.G. 150145;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che il giorno 05 DICEMBRE 2010 dalle ore 07:00 fino al termine della manifestazione-mercato e comunque non oltre le ore 19:00 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Pistoiese nel tratto compreso tra la Via Monte San Michele e la Via Viaccia a Narnali

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI eccetto i veicoli di supporto, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture occorrenti allo svolgimento della manifestazione-mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO eccetto i veicoli di supporto limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture occorrenti allo svolgimento della manifestazione-mercato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale;

durante detta chiusura il traffico veicolare sarà deviato in Via Valdingole, Via Croce Rossa, Via Lungo il Ficarello, Via Pistoiese e viceversa.

Durante l'attività di mercato, l'area sopra citata dovrà essere opportunamente circoscritta mediante un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495

Gli organizzatori della manifestazione ed i commercianti ambulanti partecipanti, devono installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché lasciare libera da ingombri statici una corsia per consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso o dei Servizi di Polizia.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, previe opportune intese con Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli organizzatori della manifestazione-mercato, devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture e/o addetto all'attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine delle operazioni di mercato dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzatore, dovrà contattare l'Azienda A.S.M. s.p.a. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione - mercato ed in particolare solleva il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese degli organizzatori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 1 dicembre 2010

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)