Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 21/2010

Nuova disciplina della sosta - Via F. Cavallotti.
il dirigente

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 2194/2009 Zona a Traffico Limitato - disciplina generale;

visto l'Ordinanza Sindacale n. 1718/2008 Area Pedonale Urbana - disciplina generale;

visto le indicazioni fornite a mezzo e-mail in data 10 Dicembre 2009 dal competente Assessorato alla Mobilità circa la disciplina della sosta da adottarsi nelle vie e/o piazze in cui è stata revocata la Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato);

preso atto che l'indirizzo di cui alla D.G.C. n. 472 del 21.11.2009, ispiratore delle modifiche della circolazione disposte con la sopra citata Ordinanza, non intende assolutamente incidere sui criteri della sosta dei residenti e degli autorizzati nella Z.T.L.;

rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e fluidità della circolazione, di dover adottare provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 11 GENNAIO 2010 nella sottoelencata via sono adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

  • Via Felice Cavallotti, fatti salvi gli stalli esistenti disciplinati con segnaletica speciale e/o con riserva a favore di particolari categorie di veicoli

DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:30 A TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DEGLI AUTORIZZATI Z.T.L. ED A.P.U. CON ESPOSIZIONE DEI SEGUENTI PERMESSI E CON LE SOTTO ELENCATE MODALITA', apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta, con pannelli integrativi di validità e di eccezione:

CAT.1 - VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLE VIE DELL'A.P.U.;

CAT. 2 - VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLE VIE DELLA Z.T.L.;

CAT. 3 - VEICOLI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E MEZZI OPERATIVI UTILIZZATI PER LAVORI PUBBLICI AUTORIZZATI CON ORDINANZA;

CAT.3/A - VEICOLI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E MEZZI OPERATIVI UTILIZZATI PER LAVORI PUBBLICI AUTORIZZATI CON ORDINANZA;

CAT.4/A - VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO FINO A 3,5 t. DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON SEDE ALL'INTERNO DELLA DELL'A.P.U., CON CONSEGNA A DOMICILIO; sosta consentita nelle fasce orarie 07:30-13:00 e 15:30-19:00, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;

CAT. 5/A-VEICOLI DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI CON SEDE NELLE VIE DELLA Z.T.L., CON CONSEGNA A DOMICILIO;

CAT.8/A - VEICOLI DI CLIENTI DEGLI HOTEL SITUATI ALL'INTERNO DELL'A.P.U.;

CAT. 8/B - VEICOLI DI CLIENTI DEGLI HOTEL SITUATI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.;

CAT. 10 - VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLE VIE POSTE ALL'INTERNO DELLA CINTA MURARIA;

CAT. 13 - VEICOLI INTESTATI A MEDICI E PEDIATRI DI FAMIGLIA CONVENZIONATI CON IL S.S.N., MEDICI DELL'UFFICIO D'IGIENE, DELLA MEDICINA LEGALE E DI U.O. IMPEGNATI IN SERVIZIO TERRITORIALE DELLA A.S.L. 4; sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti per un massimo di ore due con indicazione dell'orario di arrivo esposto sulla parte anteriore dell'autoveicolo;

CAT.15 - VEICOLI INTESTATI A DOMICILIATI NELLE VIE DELL'A.P.U. CON RESIDENZA FUORI DAL COMUNE DI PRATO;

CAT. 25 - VEICOLI INTESTATI A DOMICILIATI NELLE VIE DELLA Z.T.L. CON RESIDENZA FUORI DAL COMUNE DI PRATO;

CAT. 35 - VEICOLI INTESTATI A DOMICILIATI NELLE VIE POSTE ALL'INTERNO DELLA CINTA MURARIA CON RESIDENZA FUORI DAL COMUNE DI PRATO;

CAT. 66 - (CURE MEDICHE / FISICHE IN Z.T.L.);

CAT. A - (PERSONALE VOLONTARIO DI ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO); sosta autorizzata esclusivamente negli spazi appositamente istituiti e limitatamente all'orario di servizio, riscontrabile da apposita documentazione;

CAT. F - (FUNERALI); sosta con orario prestabilito limitatamente a quanto riportato sul permesso.

Tutti i suddetti permessi devono essere esposti sulla parte anteriore in modo visibile ed esibiti a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nell'art. 12 del D.lgs. 285/92.

Con apposito atto, il rilascio di tutti i permessi sopra elencati, può essere subordinato al pagamento di una somma.

Il rilascio dei sopra elencati permessi è effettuato oltre che dall'Amministrazione Comunale, da Essegiemme S.p.A. come da convezione stipulata con A.S.M. S.p.A.

Si specifica che per ogni veicolo potrà essere rilasciata un sola categoria di permessi previsti dal presente provvedimento.

2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, afferente a Via F. Cavallotti, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 a cura di A.S.M. S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze, fax n: 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 8 gennaio 2010

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)