Vista l'istanza P.G. n. 48406 del 14 Aprile 2008 presentata dal Sig. Sergio Paolini non in proprio ma in qualità di Presidente dell'Associazione Gruppo Sportivo Ricreativo della Polizia Municipale di Prato, con cui vengono richiesti per giovedì 25 Aprile 2008, provvedimenti temporanei di viabilità in Piazza Europa nella porzione compresa tra Viale Vittorio Veneto, Ponte della Vittoria ed il civico 10, ed in Via Firenze per mt. 50, sul lato opposto allo Stadio Comunale "Lungobisenzio", allo scopo di consentire lo stazionamento dei veicoli dei concorrenti, muniti di apposito contrassegno;
ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione ed in considerazione della numerosa partecipazione di garisti, adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento di Esecuzione;
che dalle ore 06:00 del giorno 24 APRILE 2008 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:00 in:
siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i veicoli dei garisti concorrenti, muniti di apposito contrassegno da esporre sulla parte anteriore del veicolo, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.
L'organizzatore della manifestazione deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 17 aprile 2008